Mutuo a tasso variabile illegittimo l’allungamento del piano per errore tecnico (ABF Collegio di Milano n. 5093 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che consente il prolungamento della durata del mutuo è applicabile solo al caso previsto dal contratto, ossia il mancato rimborso integrale del capitale per effetto dei limiti di variazione della rata collegati all’indice ISTAT. La banca che, per un proprio errore tecnico/operativo, abbia omesso l’aggiornamento annuale delle rate non può avvalersi di quella clausola per allungare il piano di ammortamento. La modifica unilaterale così disposta è inefficace, anche per violazione dell’art. 118 t.u.b., e il cliente ha diritto alla rimodulazione del piano secondo le previsioni negoziali originarie. Il danno da maggiori interessi passivi non è risarcibile se collegato a rate non ancora scadute, perché difetta il carattere di concretezza e attualità.
Il Fatto
Il ricorrente lamenta che l’intermediario abbia gestito con irregolarità un mutuo a tasso variabile, sottoscritto nel 2009 per € 370.000,00 e rimborsabile in trenta anni, prolungandone la durata senza alcuna comunicazione scritta. La banca, per un disguido tecnico, non aveva più aggiornato dal 2021 l’importo delle rate in base al tasso via via vigente. Il cliente chiede il risarcimento degli interessi pagati in relazione al prolungamento e il ripristino della durata originaria.
L’intermediario eccepisce l’incompetenza temporale dell’Arbitro, attesa la natura istantanea del contratto, e la natura consulenziale dell’accertamento richiesto; nel merito chiede il rigetto. Il ricorrente replica che la contestazione riguarda comportamenti tenuti dalla banca dal 2021 in avanti e segnala discrepanze tra i tassi Euribor indicati dall’istituto e quelli pubblicati sul sito richiamato in contratto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge entrambe le eccezioni. Quanto alla competenza, le Disposizioni della Banca d’Italia la limitano ai fatti verificatisi nei sei anni precedenti la presentazione del ricorso; secondo il consolidato indirizzo dei Collegi territoriali, decisivo non è il momento della stipula o della pattuizione, ma quello dell’operazione o comportamento contestato. La controversia origina da un errore tecnico nella determinazione delle rate riconducibile, per ammissione della stessa banca, all’aprile 2021, dunque entro il limite temporale.
Quanto alla pretesa consulenza, il ricorso non chiede una generica verifica contabile, ma l’accertamento di un inadempimento nell’esecuzione del contratto e del danno che ne deriva; causa petendi e petitum sono individuati con sufficiente chiarezza. Il Collegio rileva invece d’ufficio un profilo di inammissibilità della domanda di ripristino del piano originario, per la sua natura costitutiva.
Nel merito, l’art. 4 delle Condizioni Generali di Mutuo prevede la revisione annuale delle rate e disciplina il prolungamento della durata, per non più di cinque anni, solo nell’ipotesi in cui non si addivenga al rimborso totale del capitale a causa della limitazione dell’aumento della rata correlata all’indice ISTAT. Nel caso concreto l’allungamento è stato disposto in ragione del solo errore tecnico, senza alcun riferimento a quella limitazione: la clausola è stata applicata a una fattispecie diversa da quella prevista.
La ricostruzione della banca è inoltre incompleta: il prospetto allegato indica tassi e rate corrisposte, ma non consente di verificare i calcoli e l’applicazione dei criteri contrattuali. Emerge anche un’incongruenza sulla decorrenza degli effetti della variazione dell’Euribor, anticipata dalla banca di un anno rispetto alla struttura del contratto, e le differenze tra i tassi allegati e quelli del sito ufficiale richiamato sembrano effettivamente sussistere.
La modifica è stata quindi disposta unilateralmente senza il rispetto dell’art. 118 t.u.b. e va dichiarata inefficace, con riconoscimento del diritto alla rimodulazione del piano secondo le previsioni originarie. Quanto al danno, la quantificazione di € 7.000,00 non è supportata da evidenze documentali e appare coincidere con il cumulo degli incrementi di rata non applicati. In ogni caso i maggiori interessi passivi derivano da rate non ancora scadute: il pregiudizio non è concreto né attuale e non può essere risarcito, neppure in via equitativa, poiché gli artt. 1226 e 2056 cod. civ. presuppongono pur sempre l’esistenza di danni risarcibili.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni
- Art. 118 TUB – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali