Rifiuto del fido e valutazione del merito creditizio insindacabile dall’Arbitro (ABF Collegio di Roma n. 3002 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione del merito creditizio è di stretta competenza dell’intermediario e non è sindacabile dall’Arbitro nel suo contenuto, potendosi censurare soltanto eventuali violazioni della normativa sulla trasparenza ovvero comportamenti non collaborativi dell’ente erogatore. Non esiste nell’ordinamento un obbligo dell’intermediario di erogare credito, né l’Arbitro può sostituirsi a esso per valutare la convenienza dell’operazione e imporre la concessione di un finanziamento. Il ricorso che si risolva in una generica verifica di correttezza dell’operato dell’intermediario è inammissibile per natura consulenziale, salvo che dal testo emerga una effettiva contestazione del comportamento che ha condotto al diniego. La domanda non proposta nel reclamo è inammissibile per difformità con il ricorso, con l’unica eccezione della richiesta risarcitoria conseguenza diretta della medesima condotta.

Il Fatto

Il ricorrente, all’atto dell’acquisto di un elettrodomestico del costo di € 450,00, aderiva alla promozione che consentiva di pagare subito € 150 e di rateizzare il residuo in tre rate da € 100, con prelievo pre-autorizzato sulla carta di debito. Forniti tessera sanitaria e documento di riconoscimento in corso di validità, l’istruttoria si concludeva con il rifiuto della richiesta di credito. Il ricorrente presentava reclamo il giorno successivo, ottenendo un riscontro ritenuto generico e vago.

Non comprendendo le ragioni del diniego, il ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo un accertamento sulla correttezza e regolarità dell’operato dell’intermediario, precisando di non avanzare alcuna pretesa risarcitoria. L’intermediario eccepiva la consulenzialità del ricorso, la carenza di interesse, la nullità per indeterminatezza del petitum e la difformità tra reclamo e ricorso in ordine a una presunta segnalazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie.

La motivazione del Collegio

Sulla prima eccezione il Collegio osserva che il ricorso è consulenziale, e dunque inammissibile, quando si risolve in una generica verifica di correttezza dell’operato dell’intermediario, poiché l’Arbitro dirime controversie su fatti dedotti e provati e non rilascia pareri. Nel caso concreto, tuttavia, al di là della formulazione non del tutto perspicua del ricorrente, che agisce senza assistenza tecnica, emerge la contestazione del comportamento che ha condotto al diniego del fido, ritenendosi il ricorrente in possesso dei requisiti. La censura preliminare è pertanto superata e la domanda valutata nel merito.

Diversa sorte ha il profilo relativo alle segnalazioni nei SIC. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Roma n. 2303 del 3.3.2025, secondo cui il reclamo non è semplice condizione di procedibilità ma si colloca all’interno del procedimento, con la conseguenza che il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo, a pena di inammissibilità, salvo l’eccezione della domanda risarcitoria. Poiché alcuna contestazione sui SIC era stata formulata nel reclamo, la domanda è inammissibile.

Nel merito, il Collegio ribadisce che la valutazione del merito creditizio è di stretta competenza dell’ente erogatore. L’intermediario ha spiegato al richiedente le motivazioni del rifiuto, la procedura seguita, improntata a un processo decisionale automatizzato, e la possibilità di una seconda istanza di rivalutazione. Il ricorrente, invece, ha preferito procedere all’acquisto con pagamento a saldo, precludendo di fatto tale possibilità. Non emergono perciò elementi per censurare la condotta dell’intermediario.

Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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