Responsabilità del prestatore per bonifico su IBAN errato e truffa via e-mail (ABF Collegio di Bologna n. 1063 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifico bancario, il prestatore di servizi di pagamento è autorizzato a eseguire l’operazione in conformità esclusivamente all’identificativo unico fornito dall’utente e, qualora questo sia inesatto, non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 11/2010. Tale limitazione di responsabilità opera anche per il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Essa, tuttavia, non esonera l’intermediario dall’obbligo di operare con la diligenza professionale richiesta: ove l’anomalia tra il beneficiario indicato nell’ordine e il titolare effettivo dell’IBAN sia facilmente avvertibile, l’intermediario risponde del danno per non aver adottato tutte le cautele necessarie a scongiurare un’erronea individuazione del beneficiario.
Il Fatto
La ricorrente, professionista incaricata da una società di persone, riceveva una e-mail apparentemente proveniente da un fornitore della società, ma in realtà contraffatta, contenente una fattura di importo pari a € 1.699,24 con l’indicazione di un IBAN non riferibile al soggetto apparentemente beneficiario. La ricorrente eseguiva il pagamento e solo in seguito rilevava di essere stata vittima di una truffa.
Esperito senza esito il reclamo volto alla restituzione delle somme, la ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo la restituzione di quanto fraudolentemente addebitato sul conto della società. L’intermediario eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, che agiva per conto di un soggetto del quale non aveva esibito la delega, e nel merito chiedeva il rigetto richiamando l’art. 24 d.lgs. n. 11/2010.
La motivazione del Collegio
In via preliminare, il Collegio rileva che la ricorrente, pur qualificatasi come consumatore, ha agito quale professionista incaricata da una società: la controversia è quindi decisa nella composizione “non consumatori”. Quanto all’eccezione di carenza di legittimazione attiva, il Collegio ricorda il disposto dell’art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere in nome proprio un diritto altrui. Poiché la ricorrente chiede il riaccredito sul conto della società, fa valere un diritto di quest’ultima.
Tuttavia, la legale rappresentante della società ha depositato in sede di repliche una dichiarazione di ratifica. Il Collegio ritiene di poter applicare in via analogica l’art. 1399 c.c., anche in applicazione del principio di conservazione degli atti, sanando con effetto retroattivo l’inefficacia della delega orale inizialmente rilasciata. La questione preliminare è pertanto superata.
Nel merito, oggetto del procedimento è la responsabilità dell’intermediario presso cui è stato accreditato un bonifico, in caso di divergenza tra titolare dell’IBAN e beneficiario indicato. Il Collegio qualifica la vicenda come business e-mail compromise, in cui il truffatore si inserisce nella corrispondenza tra due soggetti inducendo il pagatore a eseguire il bonifico su un IBAN diverso. Richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 162/2017 e la sentenza della Corte di Giustizia del 21 marzo 2019, causa C-245/18, il Collegio ribadisce che i prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a eseguire l’operazione in conformità al solo identificativo unico e non rispondono se questo è inesatto. Non trova applicazione il Reg. UE 2024/886, la cui entrata in vigore è fissata al 9.10.2025, data posteriore all’esecuzione del bonifico; né la truffa è stata realizzata tramite intrusione nei sistemi informatici della banca.
Il Collegio ravvisa però elementi di anomalia che l’intermediario non poteva non rilevare. Per sua politica aziendale la banca non apre conti intestati a società: eppure il beneficiario indicato nell’ordine era una SpA, mentre il titolare effettivo dell’IBAN era una persona fisica. L’errore era quindi facilmente avvertibile ove l’intermediario avesse operato con la diligenza professionale richiesta. Il Collegio applica il principio della Cass. ord. n. 17415/2024, secondo cui è onere del PSP dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a scongiurare il rischio di un’erronea individuazione del beneficiario. Per questo motivo il ricorso è accolto e l’intermediario è tenuto alla restituzione dell’importo di € 1.699,00, oltre al contributo spese e al rimborso del versamento per il ricorso.
Nota della Redazione
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