Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso dei costi secondo i criteri ABF (ABF Collegio di Bari n. 207 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, il consumatore ha diritto al rimborso dei costi non maturati a seguito di estinzione anticipata. I costi recurring si rimborsano secondo un criterio di proporzionalità lineare, salvo diversa previsione contrattuale; i costi up front secondo il metodo della riduzione progressiva applicato agli interessi corrispettivi, la c.d. curva degli interessi. Restano esclusi dal rimborso gli oneri erariali, non retrocedibili.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato in data 27.02.2020 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente con emissione di conteggio estintivo al 30.04.2024. Rivoltasi all’Arbitro, chiedeva il rimborso di € 2.434,22 a titolo di commissioni di intermediazione e di distribuzione non maturate, oltre agli interessi legali dal dovuto al sodisfatto e alle spese di assistenza difensiva.

L’intermediario resistente eccepiva la chiarezza delle condizioni contrattuali, l’avvenuto rimborso in sede di conteggio estintivo delle quote non maturate delle commissioni indicate come ripetibili (€ 1.059,27) secondo la curva degli interessi, la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione e delle spese legali, anche per il carattere seriale della lite. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il contratto era stato stipulato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021, che ha modificato l’art. 125-sexies t.u.b., e ha quindi individuato la disciplina applicabile ratione temporis. Ha richiamato il proprio costante orientamento in materia di cessione del quinto: in assenza di una chiara ripartizione tra costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato ai fini del rimborso; i costi recurring si rimborsano in proporzione temporale, dividendo l’importo per il numero totale delle rate e moltiplicandolo per le rate residue; l’intermediario è tenuto a rimborsare tutte le voci, incluso il premio assicurativo (Collegio di Coordinamento n. 6167/2014).

Il Collegio ha poi ricordato l’evoluzione del quadro interpretativo: dopo la sentenza CGUE 11.9.2019 (c.d. Lexitor), il Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 aveva enunciato il principio secondo cui l’art. 125-sexies t.u.b. impone la riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica normativa del 2021 (Collegio di Coordinamento n. 21676/2021), ma la Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia». I Collegi territoriali hanno quindi dato continuità all’orientamento del 2019, condividendo la non retrocedibilità degli oneri erariali; quadro confermato dal d.l. n. 104/2023, convertito in l. n. 136/2023.

Applicando tali criteri al caso concreto, il Collegio ha accertato la natura recurring delle commissioni all’intermediario e la natura up front delle commissioni di distribuzione, conformemente ai propri precedenti (Collegio di Bari n. 7401/2023). Tenendo conto delle restituzioni già operate, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto al rimborso di € 468,00, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di rimborso delle spese legali, stante il carattere seriale della controversia. In parziale accoglimento del ricorso, ha disposto che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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