Furto carnet assegni e firma falsificata: responsabilità banca e concorso correntista (ABF Collegio di Roma n. 3001 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La banca che rivesta il duplice ruolo di trattaria e negoziatrice risponde del pagamento di assegni emessi su moduli autentici ma con firma di traenza falsificata quando la falsità sia rilevabile ictu oculi mediante un diligente esame visivo, secondo la regola della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. Non è richiesto l’impiego di attrezzature tecnologiche sofisticate. La responsabilità dell’intermediario va tuttavia valutata insieme alla condotta del correntista, tenuto per contratto a custodire il libretto di assegni e a comunicarne tempestivamente lo smarrimento. La grave violazione di tali obblighi, desumibili dal dovere di cooperazione del mandante ex art. 1719 c.c., integra un concorso di colpa che giustifica la riduzione equitativa del risarcimento.
Il Fatto
La ricorrente subisce il furto del portafoglio, che custodiva anche il carnet di assegni rilasciato dall’intermediario in connessione al conto corrente cointestato. Non si accorge della sottrazione del libretto fino a quando, il 06/05/2025, due assegni da 500,00 € ciascuno vengono incassati presso un ufficio dell’intermediario resistente, con falsificazione della firma di traenza del cointestatario.
La correntista chiede il rimborso del valore facciale dei titoli, pari a 1.000,00 €. L’intermediario resiste, sostenendo che la negoziazione è avvenuta senza anomalie e che l’emissione è imputabile alla sola ricorrente, la quale non ha custodito correttamente il carnet e non ne ha segnalato il furto fino al 07/05/2025, in violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del contratto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio inquadra la vicenda nella responsabilità dell’intermediario che opera insieme come trattario e come negoziatore. Non si tratta di assegni contraffatti, ma di titoli emessi su moduli autentici con firma di traenza falsificata. Poiché agli atti non risultava depositato lo specimen di firma, il Collegio ha disposto integrazione istruttoria, ottenendo dall’intermediario la produzione dello specimen di entrambi i ricorrenti.
Sul piano della regola applicabile, il Collegio richiama l’orientamento dei collegi territoriali: alla luce della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la banca risponde solo se l’alterazione o la contraffazione è riscontrabile ictu oculi con un attento esame diretto del titolo, senza attrezzature eccessivamente sofisticate e dispendiose. Richiama sul punto la decisione del Collegio di Roma n. 11790 del 28/11/2023, relativa ad assegni con firma falsa emessi su moduli autentici.
Applicando tale criterio al caso concreto, il Collegio ritiene che la falsità delle firme sia effettivamente rilevabile a occhio nudo: le differenze rispetto allo specimen sono tante e tali da consentire a chiunque di avvedersi, senza particolari indagini, che le sottoscrizioni sugli assegni sono palesemente apocrife. Sotto questo profilo, dunque, la responsabilità dell’intermediario è affermata.
Il Collegio esamina però anche la condotta della correntista. Ella ha subito il furto del libretto il 24/04/2025 e ha comunicato la perdita del possesso solo il 07/05/2025, perché non si era accorta di aver smarrito il carnet prima dell’incasso. L’art. 4 delle condizioni generali di contratto impone al correntista di custodire il libretto e di comunicarne tempestivamente lo smarrimento. Tale obbligo di custodia viene ricondotto al principio di cooperazione del mandante nell’esecuzione del mandato, cui è assimilata la convenzione di assegno, desumibile dall’art. 1719 c.c., e vincola il cliente al controllo costante dei titoli in suo possesso. La grave violazione consistente nell’accorgersi della sottrazione solo a notevole distanza di tempo rileva ai fini del giudizio sulle responsabilità, come affermato dalla decisione del Collegio di Napoli n. 406/14.
Il Collegio valuta quindi il concorso tra le parti e liquida equitativamente in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma di 800,00 €, accogliendo parzialmente il ricorso. Dispone inoltre il pagamento del contributo di 200,00 € alle spese della procedura e del rimborso di 20,00 € versato alla presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1719 c.c. – Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato