Furto della carta e prelievi ATM (ABF Collegio di Roma n. 3340 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento assolve l’onere probatorio di cui all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2011 quando dimostra che le operazioni di prelievo sono state autenticate mediante inserimento del PIN e lettura del chip, correttamente registrate e contabilizzate. L’utente che lamenti il furto della carta non è pertanto automaticamente esente da responsabilità: ricorre la colpa grave ex art. 12, comma 4, d.lgs. n. 11/2011 e art. 7 del medesimo decreto quando lo strumento sia custodito con negligenza in luogo pubblico e le credenziali siano state conservate in modo tale da farne presumere la conoscenza da parte del ladro. Il ridotto lasso temporale tra sottrazione e primo utilizzo fraudolento, la presenza del microchip e il corretto inserimento del PIN al primo tentativo integrano presunzioni della mancata protezione delle credenziali. In tal caso l’utente sopporta tutte le perdite e non opera il limite dei 50 euro.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver subito il furto della borsa, contenente telefono, bancomat e carta di credito, mentre sostituiva lo pneumatico forato dell’auto parcheggiata in pubblica via. Bloccate le carte non appena possibile, si accorgeva che tra le 18:21 e le 18:26 erano stati eseguiti quattro prelievi non autorizzati presso un ATM terzo: due da 500 euro e uno da 250 euro con il bancomat e uno da 250 euro con la carta di credito, per un totale di 1.500 euro. Chiedeva quindi il rimborso all’intermediario emittente.
L’intermediario resisteva eccependo che tutte le operazioni erano state effettuate con carta presente, lettura del chip e corretto inserimento del PIN, e che il breve intervallo tra furto e prelievi faceva presumere che il codice fosse custodito insieme alla carta. Contestava inoltre la mancata attivazione del servizio di avvisi via SMS e l’imputabilità del danno alla scarsa diligenza della cliente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile alle operazioni compiute sotto la vigenza del d.lgs. n. 11/2011, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. Ricorda che, ai sensi dell’art. 12, comma 3, l’utente sopporta la perdita entro 50 euro per operazioni non autorizzate conseguenti a furto, salvo che abbia agito con dolo o colpa grave. In tale ultima ipotesi, per il comma 4, sopporta invece tutte le perdite.
Sul piano probatorio il Collegio richiama l’art. 10 del decreto: incombe sul prestatore la prova dell’autenticazione, della corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione e dell’assenza di malfunzionamenti. Il mero utilizzo dello strumento registrato non basta a dimostrare l’autorizzazione dell’utente, ma nel caso concreto le tracciature attestano, per tutti e quattro i prelievi, la carta presente, la lettura del chip e la digitazione del PIN, con esito positivo. La prova dell’autenticazione è dunque raggiunta.
Passando alla condotta dell’utente, il Collegio rileva che la carta era custodita in una borsa lasciata sul sedile dell’auto in pubblica via, senza che risulti la chiusura a chiave delle portiere mentre il ricorrente si allontanava. Richiamando propri precedenti (Collegio di Roma n. 2018/2020 e n. 1393/2020; Collegio di Torino n. 4755/2025), ravvisa in ciò una grave mancanza di diligenza nella custodia dello strumento di pagamento.
Quanto alle credenziali, il Collegio applica l’orientamento costante dell’Arbitro (Collegio di Roma n. 5280/2021, n. 20675/2019, n. 15913/2019; Collegio di Milano n. 13727/2018): il breve intervallo tra furto e primo prelievo, unito alla presenza del microchip e al corretto inserimento del PIN già al primo tentativo, fa presumere che il codice fosse conservato insieme alla carta e quindi conoscibile dai ladri. La difesa del ricorrente sul limite di prelievo del bancomat è superata dalla modifica unilaterale del limite, comunicata con l’estratto conto.
Integrata la colpa grave, il Collegio respinge il ricorso e conferma che l’utente sopporta integralmente le perdite derivanti dalle operazioni non autorizzate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.