Segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi: preavviso e prescrizione del credito (ABF Collegio di Milano n. 4483 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazioni in Centrale dei Rischi, l’invio dell’informativa di imminente segnalazione prevista dall’art. 125, comma 3, T.U.B. non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione, ma adempimento di un obbligo di trasparenza: la sua omissione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore del cliente, non alla cancellazione della segnalazione. Le comunicazioni inviate con raccomandata A/R e sottoscritte dal destinatario sono idonee a interrompere la prescrizione del credito e a dare evidenza della intervenuta cessione del credito. In caso di cartolarizzazione, il servicer è legittimato a disporre cancellazioni o rettifiche delle segnalazioni quando la procura conferita comprenda anche il potere di effettuare le segnalazioni.
Il Fatto
Il ricorrente scopre di essere stato segnalato a sofferenza in Centrale dei Rischi per un credito risalente al 2010. Sostiene che il credito è prescritto, non avendo mai ricevuto atti interruttivi né riconosciuto il debito, e che non gli è mai stata notificata alcuna cessione del credito ex art. 1264 c.c. Rileva inoltre che dalla visura il credito risulta qualificato come “credito passato a perdita / perdita da cessione”, circostanza a suo dire incompatibile con una segnalazione attiva, e che il rapporto è erroneamente indicato come “non contestato”. Chiede quindi di riconoscere l’illegittimità della segnalazione e di disporne la cancellazione.
L’intermediario resistente eccepisce in via preliminare l’incompetenza temporale e il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito sostiene che il credito nasce da un finanziamento del 2010, che la prescrizione non è compiuta e che le raccomandate A/R hanno interrotto il termine. Aggiunge che il preavviso di segnalazione è obbligo di trasparenza e non condizione di legittimità, e che la dicitura “perdita da cessione” deriva da un’indicazione obbligatoria prevista dalla Circolare n. 139 della Banca d’Italia.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza temporale. Le segnalazioni contestate riguardano il periodo ottobre 2022 – settembre 2025, rilevate nella visura del 27.11.2025, e rientrano pacificamente nel limite dei sei anni precedenti la presentazione del ricorso del 15.01.2026.
Quanto alla legittimazione passiva, il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui, in caso di cartolarizzazione del credito, il servicer è legittimato a disporre cancellazioni o rettifiche solo se la procura conferita comprende anche il potere di effettuare le segnalazioni. Nel caso di specie tale condizione sussiste.
Nel merito, il ricorrente lamenta l’illegittimità delle segnalazioni a sofferenza per difetto del presupposto formale. Il Collegio osserva che l’intermediario produce due raccomandate A/R, la prima del 14.06.2016 ricevuta il 05.08.2016 e la seconda del 03.09.2020 ricevuta l’11.09.2020. Entrambe risultano giunte all’indirizzo indicato nel contratto di finanziamento e regolarmente ricevute, come dimostrato dalla firma autografa apposta sugli avvisi di ricevimento.
In ogni caso, il Collegio richiama l’orientamento consolidato dei Collegi ABF secondo cui il preavviso di segnalazione è atto dovuto per i clienti consumatori in occasione della prima segnalazione negativa. La sua omissione non inficia la legittimità della segnalazione, ma può determinare soltanto conseguenze risarcitorie. Sul punto richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4519/23, che ha affermato il principio per cui l’invio dell’informativa ex art. 125, comma 3, T.U.B. non è presupposto di legittimità ma adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo solo alla tutela risarcitoria.
Quanto alla prescrizione, il Collegio ritiene entrambe le missive idonee a interrompere il termine e la più recente, del settembre 2020, rende evidenza della corretta comunicazione della intervenuta cessione del credito. Nel caso di specie, infine, non risulta alcuna istanza di risarcimento del danno. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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