Prescrizione del rimborso dei buoni fruttiferi postali e competenza temporale dell’ABF (ABF Collegio di Palermo n. 1962 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I buoni fruttiferi postali non costituiscono strumenti finanziari né prodotti finanziari, essendo incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati, con la conseguenza che le controversie relative al loro rimborso rientrano nella competenza per materia dell’ABF. L’eccezione di prescrizione del diritto al rimborso costituisce vicenda successiva alla stipula e inerente allo svolgimento del rapporto, idonea a radicare la competenza temporale dell’Arbitro anche per titoli emessi prima del limite temporale di riferimento. Il termine decennale di prescrizione decorre dalla scadenza del titolo. La mancata consegna del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, restando salva la possibilità di far valere la responsabilità precontrattuale o l’inadempimento in presenza di idonea domanda.
Il Fatto
La ricorrente ha riferito di aver sottoscritto, in data 16/11/2006, due BFP della serie “18O” del valore nominale di € 5.000,00 ciascuno. All’atto della richiesta di rimborso, l’intermediario ha negato la prestazione eccependo l’intervenuta prescrizione.
La ricorrente ha contestato che i titoli non recherebbero alcuna indicazione della data di scadenza e che, al momento della sottoscrizione, l’intermediario avrebbe omesso la consegna del foglio informativo, da cui sarebbe stata ricavabile la scadenza del titolo e il relativo termine di prescrizione. Ha quindi chiesto il pagamento del capitale e degli interessi, escludendo l’opponibilità della prescrizione. L’intermediario ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e per materia dell’ABF e, nel merito, ha opposto il decorso del termine decennale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quella relativa alla competenza temporale non è accolta. Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022, si afferma che la competenza dell’Arbitro sussiste quando la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della scadenza, anche se originati da contratti sottoscritti prima del limite temporale di competenza. L’eccezione di prescrizione è dunque vicenda successiva alla stipula, inerente allo svolgimento del rapporto.
Anche l’eccezione di incompetenza per materia è disattesa. Per costante orientamento dei Collegi territoriali e del Collegio di Coordinamento, i BFP non hanno natura di strumenti finanziari, essendo incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati monetari. Il Collegio richiama l’art. 1, comma 1 ter, T.U.F. e l’art. 1 lett. u) T.U.F., che esclude espressamente per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari.
Nel merito, la questione centrale è il dies a quo del termine di prescrizione. I titoli, emessi il 16/11/2006, non indicano la dicitura “a termine” né la data di scadenza, ma rechino l’appartenenza alla serie “18O”. Secondo il costante orientamento dei Collegi territoriali, essi sono scaduti il 16/05/2008 e da tale data decorre il termine decennale, scaduto il 16/05/2018. Poiché la prima richiesta di rimborso risulta del 18/11/2024, con il reclamo prodromico, il diritto era irrimediabilmente prescritto.
Quanto alla mancata consegna del foglio informativo, il Collegio richiama la decisione di Coordinamento n. 17814/19: l’omissione non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, restando salva la possibilità di stigmatizzarla sotto il profilo della responsabilità precontrattuale o dell’inadempimento. Il Collegio menziona anche la recente decisione n. 11113/25, che ha ampliato la competenza temporale, ma rileva che nella specie la doglianza è inammissibile per il tempo trascorso dalla prescrizione e per l’assenza di una domanda di risarcimento del danno. Il ricorso è quindi non accolto.
Nota della Redazione
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