Operazioni sotto dettatura del truffatore: consenso del cliente e responsabilità dell’intermediario (ABF Collegio di Palermo n. 631 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite personalmente dal cliente, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, sono autorizzate anche quando il consenso sia viziato dal raggiro di un terzo ignoto. Rientrano in questa fattispecie le c.d. operazioni sotto dettatura, in cui il pagatore segue le istruzioni del frodatore senza la consapevolezza di disporre la transazione. Esse non costituiscono transazioni non autorizzate e restano estranee al regime di responsabilità della PSD II, di attuazione della direttiva 2015/2366/UE. L’invio di un SMS alert da parte dell’intermediario, non seguito da tempestivo annullamento, esclude indici di anomalia a carico della banca.
Il Fatto
Il ricorrente chiede la restituzione di euro 4.860,00, importo di un bonifico disconosciuto e asseritamente eseguito da terzi non autorizzati. Espone di aver ricevuto un SMS apparentemente proveniente dall’intermediario, con la richiesta di autorizzazione di un pagamento da un altro dispositivo e un numero da contattare per il disconoscimento. Contattata l’utenza indicata, un sedicente operatore lo induceva a disporre, a mezzo bonifico, uno storno del medesimo importo.
Convinto anche dalla contestuale ricezione di SMS sul canale ufficiale dell’intermediario, il ricorrente disponeva l’operazione alle ore 19:47. Accortosi della truffa per l’assenza di fondi, tentava invano di annullare il bonifico tramite app e si rivolgeva al numero verde per il recall. L’intermediario eccepisce che l’operazione è stata disposta e autorizzata personalmente dal cliente e che l’SMS alert segnalava l’autorizzazione di un bonifico a favore di un nuovo beneficiario.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la vicenda e rileva che l’operazione contestata, sebbene indotta dal raggiro dei malfattori, è stata eseguita personalmente dal ricorrente. Da ciò trae la conseguenza dell’inapplicabilità della disciplina del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva 2015/2366/UE (PSD II).
Il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi territoriali secondo cui le operazioni effettuate dal cliente sulla base di un consenso viziato dal raggiro non possono configurarsi come non autorizzate. Quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. In questa fattispecie rientrano le operazioni eseguite seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione, le c.d. operazioni sotto dettatura.
A sostegno, il Collegio richiama ABF Palermo n. 2787/24 del 04.03.2024: il ricorrente, seguendo le istruzioni di un truffatore, aveva personalmente effettuato il trasferimento prestando il proprio consenso, con corretta autenticazione, donde il rigetto del ricorso. Nella medesima linea sono citate ABF Palermo n. 10042/2020, ABF Roma n. 4685/2021 e ABF Milano n. 13553/2021.
Il Collegio esclude poi la sussistenza di indici di anomalia: l’intermediario ha evidenziato di aver inviato un messaggio antifrode, la cui ricezione è confermata dallo stesso ricorrente mediante lo screen prodotto, e questi non avrebbe tempestivamente annullato l’operazione. Quanto al recall tentato alle ore 22:49, l’intermediario ne ha dato evidenza dell’esito negativo e ha rilevato che la tipologia di bonifico era descritta nel contratto ed era già stata utilizzata dalla clientela; le condizioni di non revocabilità dopo le ore 20:00 erano dunque note.
Per queste ragioni il Collegio ritiene la domanda non meritevole di accoglimento e non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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