Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi dalla scadenza e irrilevanza del foglio informativo (ABF Collegio di Napoli n. 3377 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso del capitale e degli interessi dei buoni fruttiferi postali si prescrive nel termine decennale che decorre dalla data di scadenza del titolo, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, applicabile anche alle serie emesse anteriormente alla sua entrata in vigore. La mancata consegna del foglio informativo al sottoscrittore, al momento dell’acquisto e in costanza di rapporto, non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione allorché venga richiesto il pagamento. L’Arbitro è competente, ratione temporis e ratione materiae, sulle controversie relative al rimborso dei buoni fruttiferi; ove la domanda sia qualificabile come risarcitoria per violazione degli obblighi informativi, il termine di sei anni decorre dalla data di compimento della prescrizione.
Il Fatto
La ricorrente, intestataria di tre buoni fruttiferi postali emessi il 21.09.2005 per un valore nominale di € 1.000,00 ciascuno, si vedeva negare dall’intermediario il rimborso in data 01.10.2025 per intervenuta prescrizione. Esperito senza esito il reclamo, adiva l’Arbitro chiedendo accertarsi il diritto al rimborso dei titoli e degli interessi legali maturati.
L’intermediario eccepiva l’irricevibilità del ricorso per difetto di competenza dell’ABF, sia sotto il profilo temporale — trattandosi di fatti anteriori al sesto anno precedente la proposizione del ricorso — sia sotto il profilo materiale, qualificando i buoni postali come prodotti finanziari soggetti al Testo Unico Finanziario. Nel merito insisteva per il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Richiamando il costante orientamento del Collegio di Coordinamento (n. 6196/2024 e n. 4656/22), afferma la propria competenza per entrambi i profili in materia di rimborso di buoni fruttiferi.
Nel merito, i titoli in questione appartengono alla serie “18A”, con durata massima di diciotto mesi, successiva all’entrata in vigore del D.M. 6 ottobre 2004. La loro emissione non è quindi preceduta da un decreto ministeriale che ne fissi condizioni e durata, ma è annunciata con comunicati pubblicati in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 6 del D.M. del 2004; il comunicato rinvia ai fogli informativi, ove si prevede che i buoni diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del diciottesimo mese dalla sottoscrizione.
Quanto al termine prescrizionale, rileva l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che ha esteso da cinque a dieci anni il termine, con decorrenza dalla data di scadenza del titolo. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, n. 19243 del 7 luglio 2023) e precisa che la norma trova integrale applicazione anche alle serie emesse anteriormente, tanto per l’estensione del termine quanto per la decorrenza.
Applicando tali premesse, i buoni sono scaduti il 21.03.2007, diciottesimo mese successivo all’emissione; da tale data decorre il termine decennale, consumatosi il 21.03.2017. Non risultando in atti alcun atto interruttivo, la prima richiesta di rimborso del 01.10.2025 è tardiva. La domanda di rimborso di capitale e interessi è pertanto inaccoglibile.
Il Collegio esamina poi l’argomento della mancata consegna del foglio informativo, prospettato dalla ricorrente non come autonoma domanda risarcitoria, mai formalizzata, ma per contestare il decorso della prescrizione. Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11113/25, ribadisce che la mancata consegna del foglio informativo non impedisce l’eccezione di prescrizione. Solo per completezza osserva che, ove la domanda fosse qualificata come risarcitoria, sarebbe comunque esclusa dalla competenza temporale dell’Arbitro, poiché il ricorso del 16.11.2025 eccede il termine di sei anni dal compimento della prescrizione, fissato al 21.03.2017. Il ricorso è dunque non accolto.
Nota della Redazione
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