Ius variandi e conto corrente: azzeramento remunerazione riserva non è giustificato motivo (ABF Collegio di Torino n. 1537 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio dello ius variandi ex art. 118 Tub richiede un giustificato motivo che non può risolversi in una mera esigenza reddituale dell’intermediario. La variazione in aumento del costo di gestione del conto corrente non è legittimata dall’azzeramento, da parte della BCE, della remunerazione della riserva obbligatoria, ove manchi il collegamento diretto tra l’evento di mercato, le prestazioni contrattuali e le nuove condizioni economiche. La valorizzazione a zero del canone di tenuta del conto, quando il servizio sia concretamente prestato, non equivale all’inserimento di una nuova clausola e può essere oggetto di modifica unilaterale, purché sussistano i presupposti di legge. Il mero richiamo pubblicitario allo “zero canone”, privo di garanzia di immodificabilità, non integra un affidamento qualificato idoneo a paralizzare la variazione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare con la moglie di un conto corrente aperto nel 2017 e presentato come prodotto a costi fissi zero, riceveva il 30.09.2025 una proposta di modifica unilaterale con cui l’intermediario introduceva un canone/forfait trimestrale di € 0,90, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. La variazione era giustificata con l’azzeramento, da parte della BCE, della remunerazione della riserva obbligatoria e con la conseguente necessità di ristabilire l’equilibrio economico del servizio di custodia e gestione del denaro.

Il reclamo era respinto, sul rilievo che non si introduceva una nuova condizione ma si incrementava un valore già presente in contratto. Il ricorrente adiva quindi l’ABF chiedendo l’accertamento dell’inefficacia della modifica ex art. 118, comma 3, Tub, il mantenimento delle condizioni originarie e l’ordine di astensione dall’applicazione del canone. L’intermediario chiedeva il rigetto, sostenendo la sussistenza di tutti i requisiti di legge.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto il profilo del giustificato motivo, ritenendo fondata la contestazione. La comunicazione indicava come causa dell’aumento l’azzeramento della remunerazione della riserva obbligatoria, misura adottata dalla BCE il 27 luglio 2023 con effetto dal 20 settembre successivo.

Richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26498/2018, il Collegio osserva che la modifica deve essere supportata dal «necessario collegamento di mantenimento dell’equilibrio sinallagmatico» tra evento di mercato, prestazioni contrattuali e nuove condizioni. Tale collegamento, nel caso concreto, non è dimostrato. La riserva obbligatoria, si rileva, non si calcola sul solo saldo attivo dei conti correnti, ma su un aggregato di passività più ampio, comprensivo dei conti deposito e delle obbligazioni con durata residua fino a due anni.

Il Collegio sottolinea poi l’estraneità del costo per il servizio di cassa rispetto al rendimento della riserva: il denaro depositato sui conti è di regola remunerato tramite il tasso di interesse riconosciuto al cliente, mentre il corrispettivo dei servizi di pagamento è rappresentato da commissioni, unitarie o a forfait. Un collegamento effettivo avrebbe potuto ravvisarsi, in astratto, in una riduzione della remunerazione dei depositi; ma il tasso creditore nominale annuo era già pari a zero, sicché non vi era margine per compensare l’effetto economico avverso con variazioni peggiorative di servizi non sufficientemente collegati all’evento. La proposta è quindi dichiarata inefficace per insussistenza del presupposto dell’art. 118, comma 1, Tub.

Il Collegio rigetta invece le ulteriori doglianze. Quanto alla dedotta introduzione di una nuova clausola, richiamato il principio del Collegio di Coordinamento n. 6781/2023, rileva che l’intermediario ha effettivamente prestato i servizi di cassa e pagamento, destinati a essere remunerati con la voce “canone annuo per tenuta del conto”, pur valorizzata a zero: non si tratta quindi di servizio originariamente non previsto. Quanto all’affidamento sulla stabilità della gratuità, il banner prodotto si limita a richiamare lo “zero canone” senza garanzia di immodificabilità, con conseguente inadempimento dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.

Il ricorso è accolto parzialmente. L’intermediario è tenuto a corrispondere alla Banca d’Italia € 200,00 per le spese della procedura e al ricorrente € 20,00 a rimborso del contributo versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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