Truffa del finto venditore e bonifici disposti dal cliente (ABF Collegio di Palermo n. 1341 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, devono considerarsi autorizzate ai sensi della disciplina PSD2 e non sono soggette al regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate. Non integra quindi una transazione non autorizzata il bonifico eseguito dal cliente seguendo le indicazioni del frodatore, privo della consapevolezza di disporre una transazione, come nelle c.d. operazioni “sotto dettatura”. Il consenso viziato dal raggiro non equivale a mancanza di autorizzazione, poiché la normativa speciale prescinde dalla nozione civilistica di consenso e richiede che questo sia prestato nella forma convenuta tra pagatore e prestatore di servizi di pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo aver esperito senza esito la fase di reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo la restituzione di € 12.100,00, importo di tre bonifici esteri che assumeva eseguiti fraudolentemente da terzi non autorizzati. Secondo la ricostruzione, in data 28.07.2025 aveva notato su un social network un annuncio di vendita di un’autovettura e aveva chiesto informazioni tramite app di messaggistica. Tra il 29.07 e il 06.08.2025 aveva disposto tre bonifici, di € 4.500,00, € 3.250,00 e € 4.350,00, a titolo di acconto e di spese di gestione pratica, immatricolazione estera e trasporto. Insospettito da ulteriori richieste ingiustificate, rivolte a un beneficiario diverso, si era reso conto della truffa e aveva sporto denuncia.

L’intermediario ha eccepito che dai log le operazioni risultavano disposte e autorizzate personalmente dal ricorrente, che nessuna violazione dei sistemi era stata rilevata e che lo stesso cliente, in più sedi, aveva ammesso di averle eseguite, seppur dietro raggiro. Il tentativo di recall delle somme aveva avuto esito negativo per mancanza di fondi. Il Collegio ha quindi rigettato il ricorso.

La motivazione del Collegio

La questione ruota attorno alla qualificazione delle tre operazioni: se esse siano non autorizzate, e dunque assoggettate al regime di responsabilità della disciplina speciale, oppure autorizzate perché poste in essere dal pagatore medesimo. Il Collegio muove dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella denuncia e rileva che i bonifici, pur essendo frutto del raggiro dei malfattori, sono stati materialmente eseguiti dal ricorrente.

Su questa premessa, il Collegio ritiene inapplicabile la disciplina del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal D.Lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva 2015/2366/EU (PSD II). Il ragionamento distingue nettamente due situazioni. Quando il concorso causale dell’utente in fase dispositiva o autorizzativa è solo parziale, ad esempio con l’inserimento di uno solo dei fattori di autenticazione, la transazione non può dirsi per ciò solo autorizzata, perché la normativa speciale richiede che il consenso sia prestato nella forma convenuta tra pagatore e prestatore di servizi di pagamento. Quando invece l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e sottratta al regime PSD2.

In questa seconda fattispecie rientrano, secondo il Collegio, le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione, come le c.d. operazioni “sotto dettatura”. Il Collegio richiama l’orientamento uniforme dei Collegi territoriali e, ex pluris, la decisione ABF Palermo n. 2787/24 del 04/03/2024, oltre a ABF Palermo n. 10042/2020, ABF Roma n. 4685/2021 e ABF Milano n. 13553/2021, che in casi analoghi avevano escluso la configurabilità di transazioni non autorizzate.

Nel caso concreto, il ricorrente ha personalmente inserito la disposizione di pagamento e tutti i fattori di autenticazione, senza che fosse fornito alcun codice o credenziale a terzi e senza violazioni dei sistemi dell’intermediario. Le operazioni risultano pertanto autorizzate e non soggette alla disciplina invocata. Da qui il rigetto della domanda di restituzione, con conferma della non accoglibilità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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