Operazioni fraudolente con carta rubata (ABF Collegio di Roma n. 3402 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento, la prova dell’autenticazione mediante lettura del chip e corretta digitazione del PIN non è di per sé sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utente, né che questi abbia agito con dolo o colpa grave. L’intermediario deve fornire elementi di fatto specifici dai quali desumere in via presuntiva la colpa grave dell’utilizzatore. Accertata tale colpa, la responsabilità per le perdite non è integralmente addossata al cliente quando siano presenti indicatori di frode: in tal caso il prestatore di servizi di pagamento, che non abbia attivato i presidi di sicurezza e il blocco cautelativo dello strumento, risponde in concorso, con ripartizione della responsabilità determinata caso per caso secondo il principio della ragione più liquida.
Il Fatto
La ricorrente, ottantaduenne, riferisce di aver subito il furto con destrezza del portafoglio, con le carte di pagamento, mentre viaggiava su un autobus urbano. Nella stessa giornata nove operazioni, per complessivi euro 2.969,64, venivano eseguite con la carta emessa dall’intermediario, in parte presso esercizi commerciali e in parte tramite prelievi ATM, prima che la carta fosse bloccata su richiesta della cliente. L’intermediario rimborsava dapprima l’operazione contactless di euro 11,80 e poi euro 742,00 per tre operazioni eseguite oltre il plafond, negando il resto sul presupposto dell’autenticazione con chip e PIN e della colpa grave nella custodia delle credenziali.
Esperito il reclamo senza esito, la ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo il rimborso della somma residua e degli interessi legali, contestando la ricostruzione temporale della banca e l’assenza di sistemi di allerta e di blocco automatico.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dall’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 11/2010, che limita a euro 50 la perdita del pagatore per operazioni non autorizzate, salvo che egli abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave agli obblighi dell’art. 7, nel qual caso sopporta tutte le perdite. Richiama poi l’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 11/2010, che non ritiene sufficiente l’utilizzo registrato dello strumento e pone sull’intermediario la prova della frode, del dolo o della colpa grave.
Sul piano probatorio il Collegio ritiene raggiunta la prova dell’autenticazione, registrazione e contabilizzazione delle operazioni, eseguite con carta presente e digitazione del PIN. Rileva però che la ricorrente non descrive le modalità del furto e che sei delle nove operazioni risultano eseguite tra le 10:33 e le 12:08, dunque prima del viaggio in autobus nel corso del quale la cliente colloca la sottrazione. Da qui la colpa grave nell’adempimento degli obblighi di custodia dello strumento e delle credenziali.
Accertata la colpa, il Collegio non ritiene tuttavia che essa esaurisca la valutazione. Le nove operazioni nella stessa giornata integrano l’indice di frode previsto dall’art. 8, comma 1, lett. b), d.m. n. 112/2007, costituito da sette o più richieste di autorizzazione nelle 24 ore sulla stessa carta. Tali indicatori, pur privi di valore precettivo diretto, orientano il giudizio sull’adeguatezza dei presidi di sicurezza, in linea con l’art. 2 del Regolamento EBA n. 2018/389.
L’intermediario non ha predisposto meccanismi di rilevazione e di blocco automatico: una disfunzione organizzativa che integra la sua responsabilità. In presenza di almeno uno di questi indici egli avrebbe dovuto attivarsi, ad esempio con il blocco cautelativo dello strumento ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 11/2010. Il Collegio configura quindi un concorso di colpa e, tenuto conto dei rimborsi già effettuati e del rischio sistemico, ripartisce la responsabilità liquidando in via equitativa euro 1.100,00 in favore della ricorrente, con parziale accoglimento del ricorso e contributo alle spese della procedura a carico dell’intermediario.
Nota della Redazione
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