Reclamo ABF richiede condizione di procedibilità senza ampliare la domanda (ABF Collegio di Milano n. 2294 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reclamo costituisce condizione di procedibilità del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo, e la mancanza di corrispondenza tra i due atti ne determina l’inammissibilità. Nelle repliche è preclusa ogni mutatio libelli: non sono ammissibili domande nuove, che introducano un petitum diverso e più ampio o una causa petendi non prospettata in precedenza, mentre resta consentita la mera puntualizzazione delle domande già formulate. Ai fini del rimborso dei costi connessi all’estinzione anticipata occorre verificare che il cliente abbia effettivamente sopportato i costi di cui chiede la restituzione, non essendo configurabile alcun rimborso in assenza di una spesa documentata a suo carico.

Il Fatto

Il ricorrente aveva sottoscritto un prestito personale rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, della durata di 120 mesi, estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48 in occasione del rinnovo con altra finanziaria. Lamentava che l’intermediario non avesse restituito la quota di premio assicurativo non goduta né le commissioni up-front non maturate, e che avesse trattenuto dal cedolino la rata di ottobre 2025 nonostante l’avvenuta estinzione.

L’intermediario eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancanza di corrispondenza con il reclamo, sostenendo che il cliente non avesse sostenuto alcun costo per commissioni, istruttoria o polizza, e che la rata in eccedenza fosse già stata restituita. Il ricorrente, nelle repliche, contestava la vessatorietà di una clausola contrattuale e ampliava ulteriormente le domande.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare, ricostruendo la sequenza delle comunicazioni inviate dal cliente all’intermediario. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale definiscono reclamo ogni atto con cui il cliente chiaramente identificabile contesti per iscritto un comportamento dell’intermediario, anche omissivo. Su questa base il Collegio verifica analiticamente il contenuto dei singoli reclami e lo raffronta con le domande del ricorso.

Dal raffronto emerge che il rimborso della quota non goduta del premio assicurativo e delle commissioni up-front non maturate, così come gli interessi legali su tali somme, non erano stati richiesti in sede di reclamo. Tali domande sono pertanto inammissibili. Il Collegio ribadisce che il reclamo è condizione di procedibilità dell’azione e che la sua mancanza, o la mancanza di corrispondenza con il ricorso, rende quest’ultimo inammissibile.

Analogo esito riguarda le domande introdotte per la prima volta nelle repliche: la contestazione della vessatorietà dell’art. 2 delle condizioni generali, la restituzione degli interessi per il ritardo nei rimborsi, il rimborso delle commissioni occulte desumibili dal differenziale tra TAEG e TAN e la verifica della legittimità della penale di estinzione. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui in sede di replica non è ammissibile una mutatio libelli, essendo consentita solo la puntualizzazione delle domande già formulate con il ricorso.

Nel merito, il Collegio rileva che il contratto, sottoscritto l’08/09/2021, ricade nell’ambito applicativo dell’art. 125-sexies del TUB, come modificato dalla legge di conversione del d.l. n. 73/2021. Dalla documentazione prodotta risulta però che gli unici costi connessi previsti erano gli oneri erariali, non rimborsabili, mentre le altre voci di spesa erano indicate come gratuite e nessun costo risultava a carico del cliente per le polizze. La domanda di rimborso è dunque infondata per difetto di prova della spesa.

Quanto alla rata di ottobre 2025, l’intermediario ha documentato il rimborso mediante bonifico del 3/12/2025, successivo alla presentazione del ricorso. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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