Onere probatorio autenticazione pagamento online a carico dell intermediario (ABF Collegio di Bari n. 543 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dei servizi di pagamento di cui al d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2, istituisce un regime di speciale protezione probatoria a favore dell’utilizzatore. Questi è tenuto al solo disconoscimento dell’operazione, mentre grava sul prestatore dei servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che la patologia non derivi da malfunzionamenti del sistema. La responsabilità dell’utilizzatore resta circoscritta ai casi di comportamento fraudolento o di inadempimento doloso o gravemente colposo degli obblighi di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 11/2010. Quando il concorso causale dell’utente è solo parziale, la transazione non può considerarsi per ciò solo autorizzata, perché la normativa speciale esige il consenso nella forma convenuta tra pagatore e prestatore.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un conto presso l’intermediario, riferisce di essere stata contattata da un soggetto che si era mostrato interessato all’acquisto di un prodotto pubblicizzato su un marketplace online. Indotta a inserire i dati della propria carta di credito, subiva due addebiti su una carta emessa da altra banca e, successivamente, veniva sollecitata ad aprire un conto presso la resistente e a versarvi € 400,00. Accortasi della truffa, bloccava le carte e presentava denuncia.

L’altro intermediario accoglieva il reclamo e rimborsava le somme, mentre la resistente respingeva la richiesta di rimborso di € 399,00, addebitati sul conto. La ricorrente ha quindi adito l’ABF. L’intermediario non si è costituito; nel riscontro al reclamo aveva sostenuto che la transazione era stata autenticata tramite il sistema 3DS e che l’utente aveva consentito a terzi l’accesso ai dati della carta, violando gli obblighi di custodia.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricorda anzitutto che l’operazione è stata eseguita sotto il vigore del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017. Richiamando l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 3947/2014 e la successiva decisione n. 22745/2019, ribadisce che l’utilizzatore è tenuto al semplice disconoscimento dell’operazione, mentre sull’intermediario grava l’onere di dimostrarne l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione, nonché l’assenza di inconvenienti tecnici. Neppure l’apparentemente corretta autenticazione è di per sé sufficiente a dimostrare la riconducibilità dell’operazione all’utente.

Il Collegio verifica quindi il presupposto applicativo della disciplina, ossia che l’operazione disconosciuta sia effettivamente non autorizzata. Nel caso di specie tale presupposto sussiste: dalla documentazione emerge che la ricorrente nulla ha dedotto sulle modalità esecutive dell’addebito di € 399,00, ma le stesse affermazioni dell’intermediario — secondo cui l’utente avrebbe partecipato all’esecuzione consentendo a terzi l’accesso ai dati della carta — inducono a ritenere che il concorso dell’utente sia stato solo parziale.

Secondo l’orientamento condiviso dei Collegi, quando il concorso causale dell’utente in fase dispositiva o autorizzativa è parziale, ad esempio con l’inserimento di uno solo dei fattori di autenticazione, la transazione non è per ciò solo autorizzata. La normativa speciale, prescindendo dalla nozione civilistica di consenso, richiede infatti che questo sia prestato nella forma convenuta tra pagatore e prestatore.

Poiché l’intermediario non si è costituito e non ha offerto evidenze probatorie sufficienti sul sistema di autenticazione utilizzato, il Collegio ritiene che non sia stato assolto l’onere della prova. La mancanza, anche parziale, della prova di autenticazione è risolutiva rispetto alla valutazione di eventuali profili di colpa del cliente. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’intermediario al pagamento di € 399,00, al contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 per le spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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