Surroga del fideiussore e onere probatorio delle eccezioni del debitore (Cass. civ. Sez. III n. 6536 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il fideiussore che, estinta l’obbligazione principale, agisce per il rimborso è titolare tanto dell’azione di regresso quanto della surroga nei diritti del creditore ex art. 1203 cod. civ., le due azioni essendo in rapporto di reciproca concorrenza. Ai fini della surroga è sufficiente la titolarità di un interesse giuridicamente qualificato all’estinzione dell’obbligazione, che postula non un’obbligazione attuale e liquida, ma solo un rapporto del solvens con il debitore preesistente al pagamento. Il preavviso ex art. 1952 cod. civ. non è condizione del diritto alla restituzione: il debitore che eccepisca la violazione deve provare l’esistenza e la fondatezza dell’eccezione non opposta e che l’inerzia del solvens gli abbia impedito di formularla tempestivamente e utilmente.
Il Fatto
Una società cooperativa, garante del pagamento differito dei generi di monopolio prelevati dai rivenditori associati, escuteva la polizza fideiussoria prestata da un tabaccaio, ottenendo decreto ingiuntivo per il pagamento di quanto versato dopo una rapina al vettore incaricato del trasporto. L’opposizione del rivenditore era rigettata in primo grado, e la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione.
Il rivenditore ricorreva per cassazione con cinque motivi, contestando la legittimazione attiva della garante, la successione tra i soggetti coinvolti, la mancata comunicazione della rapina prima del pagamento e la revoca del fido. La cooperativa resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto per difetto di interesse. La Corte territoriale non si era fondata su un’unica ratio decidendi: oltre ai rapporti successori tra i diversi operatori, rilevava che la garante aveva pagato il debito del rivenditore, estinguendo il suo obbligo. Il ricorrente non aveva contestato che il pagamento avesse avuto ad oggetto il proprio debito, concentrando lo sforzo confutativo sul trasferimento del credito, circostanza divenuta irrilevante.
La Corte qualifica l’azione della cooperativa come esercizio della surroga ex art. 1203 cod. civ., richiamando la giurisprudenza secondo cui è sufficiente che il diritto al rimborso trovi titolo in un rapporto giuridico tra solvens e debitore preesistente al pagamento (Cass. n. 5245 del 2004, Cass. n. 28061 del 2013, Cass. n. 21222 del 2022, Cass. n. 19314 del 2021, Cass. n. 22392 del 2020). Tale rapporto era ammesso dallo stesso ricorrente, associato alla cooperativa e destinatario della cauzione collettiva.
I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili: il ricorrente non ha colto il percorso argomentativo del giudice d’appello nella sua interezza. Non era in dubbio che la merce della settimana fosse stata consegnata, ma che a tal fine fossero state necessarie una nuova fattura e una nuova autorizzazione al prelievo. Il debitore non ha dimostrato quali eccezioni avrebbe potuto opporre al creditore.
La Corte enuncia la regola sull’art. 1952 cod. civ.: il fideiussore resta libero di pagare e l’obbligo di preavviso non condiziona il diritto alla restituzione, essendo funzionale alla responsabilità per l’eventualità che il debitore paghi a sua volta o che il pagamento risulti ex post non dovuto. Il debitore è gravato dell’onere di provare l’esistenza e la fondatezza dell’eccezione non opposta e che l’inerzia del solvens gliene abbia impedito la formulazione tempestiva: onere non assolto, neppure quanto alle eccezioni verso le assicurazioni.
Il quinto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non è rilevabile d’ufficio e impone al ricorrente di indicare compiutamente gli atti processuali, non potendo il giudice di legittimità procedere a ricerca autonoma (Cass. n. 20924 del 2019); il carattere decisivo non è stato dimostrato (Cass. n. 16102 del 2016). Il sesto motivo è un non motivo, mirando solo all’eliminazione consequenziale della condanna alle spese. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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