Buoni fruttiferi postali: la prescrizione decorre dalla scadenza del titolo (ABF Collegio di Napoli n. 3430 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I buoni fruttiferi postali non costituiscono strumenti finanziari né prodotti finanziari, sicché le controversie che li riguardano rientrano nella competenza per materia dell’Arbitro Bancario Finanziario. La competenza temporale del Collegio sussiste quando la causa petendi consista nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale del titolo e dei rendimenti maturati. Nei buoni a termine la prescrizione decennale decorre dalla data di scadenza del titolo. La mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, quando ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione.

Il Fatto

La ricorrente è intestataria di un buono fruttifero postale emesso il 14.10.2005, del valore nominale di 5.000 euro. Nel mese di ottobre 2025 l’intermediario ha negato il rimborso per intervenuta prescrizione. Il reclamo è stato riscontrato negativamente e la cliente ha adito il Collegio di Napoli, chiedendo la condanna dell’intermediario al rimborso.

La ricorrente ha sostenuto l’assenza, sul titolo, di informazioni utili sulla scadenza del buono, la cui serie di appartenenza sarebbe stata molto simile a quella dei buoni ordinari ventennali emessi nello stesso periodo. L’intermediario ha eccepito l’incompetenza per materia e temporale del Collegio, osservando nel merito che il titolo appartiene alla serie a termine “18B”, scaduto il 14.04.2007, con prescrizione maturata il 15.04.2017.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto affermato la propria competenza per materia. È pacifico che essa sussista quando la controversia abbia ad oggetto buoni fruttiferi postali, non potendosi riconoscere agli stessi la natura di strumenti finanziari, né in via derivata di prodotti finanziari suscettibili di collocamento ai fini del T.U.F., per essere incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati. In tal senso il Collegio richiama la costante giurisprudenza dei Collegi territoriali e le decisioni del Collegio di coordinamento nn. 5673/2013 e 4656/2022.

Quanto alla competenza temporale, il Collegio ha condiviso l’orientamento secondo cui essa va affermata quando la causa petendi consista nell’accertamento dell’esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto con l’intermediario, cioè del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della scadenza, ancorché il contratto sia stato sottoscritto prima del limite temporale dell’Arbitro (in tal senso la citata decisione n. 4656/2022).

Nel merito, non controversa l’appartenenza del titolo alla serie 18B, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo. Dal D.M. 6 ottobre 2004 le emissioni non sono più istituite con decreto ministeriale, ma annunciate con comunicati pubblicati dalla Cassa Depositi e Prestiti in Gazzetta Ufficiale. L’art. 4 del D.M. 6 ottobre 2004 prevede che i buoni siano liquidati alla scadenza prevista all’atto di emissione, salva la facoltà di rimborso anticipato. Il regolamento dei fogli informativi delle serie a 18 mesi stabilisce che i buoni diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del diciottesimo mese. L’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 dispone che i diritti dei titolari si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, per capitale e interessi.

Poiché la richiesta di liquidazione è stata avanzata per la prima volta in data 16.10.2025, senza precedenti atti interruttivi, la prescrizione era già maturata il 14.04.2017 e ben poteva essere eccepita. Il Collegio ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la mancata consegna del foglio informativo al momento dell’acquisto non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione (Coll. coordinamento n. 17814/2019).

Il Collegio ha poi precisato che resterebbe salva la possibilità di stigmatizzare l’omissione sotto il profilo della responsabilità precontrattuale o dell’inadempimento, ma la ricorrente non ha avanzato alcuna domanda risarcitoria. La lamentata mancanza di informazioni, ove pure valorizzata, sarebbe comunque collocabile non oltre l’aprile 2017, data anteriore al limite temporale che radica la competenza dell’Arbitro. Il ricorso è stato pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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