Truffa finto guadagno online operazioni cliente colpa grave bonifico (ABF Collegio di Milano n. 577 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, sono operazioni autorizzate e restano estranee al regime di responsabilità per i pagamenti non autorizzati di cui al d.lgs. n. 11/2010 e alla direttiva 2015/2366/UE. Il raggiro subito dal cliente non converte in non autorizzato un ordine che egli ha personalmente impartito. La valutazione si sposta allora sul piano della colpa: integra colpa grave, con efficacia causale determinante sull’evento dannoso, la condotta di chi fornisce senza indugio i propri dati al frodatore, si registra tramite link di denominazione sospetta e persevera nell’esecuzione dei bonifici – persino con le credenziali di un terzo – dopo che l’intermediario li ha bloccati qualificandoli come sospetti.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di essere stato contattato il 25 giugno 2024 tramite piattaforma di messaggistica da un’organizzazione che prometteva guadagni mediante recensioni. Dopo aver ricevuto alcuni piccoli pagamenti, si convinceva a disporre personalmente alcuni bonifici di importo rilevante. Non riuscendo a operare tramite la propria app, perché le disposizioni venivano rifiutate dalla banca, utilizzava l’home banking della moglie. Quest’ultima veniva poi contattata dall’intermediario, che la avvisava che gli IBAN beneficiari risultavano segnalati come truffaldini.

Il ricorrente chiede quindi il rimborso di € 2.735,00. L’intermediario resiste sostenendo che i bonifici sono stati espressamente autorizzati, come emergerebbe dal disconoscimento e dalla denuncia, e che le modalità della frode evidenziano una condotta gravemente colposa del cliente. Quanto al mancato blocco, le operazioni sarebbero state inserite solo a seguito di specifica richiesta di sblocco avanzata dal cliente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio segnala anzitutto divergenze in atti sul numero e sulla consistenza delle operazioni: due bonifici per complessivi € 2.712,00 nel modulo di disconoscimento, sei operazioni per € 2.912,00 nella denuncia, € 2.735,00 nella denuncia e nel ricorso. L’oggetto della controversia viene pertanto circoscritto a due operazioni del 27 giugno 2024, per un importo complessivo di € 2.712,00, coincidente con quanto dichiarato dal ricorrente nel disconoscimento e richiamato dall’intermediario nel riscontro al reclamo.

È pacifico che le operazioni siano state eseguite direttamente dal cliente, il quale, cadendo vittima del raggiro, ha personalmente disposto il pagamento seguendo le istruzioni del frodatore. Secondo l’orientamento dei Collegi ABF, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata: non viene quindi in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate.

Il Collegio rileva poi una contraddizione tra ricorso e denuncia. Nel ricorso il cliente assume che il blocco cautelativo apposto sulla propria app avrebbe dovuto essere esteso ai pagamenti eseguiti con le credenziali della moglie, contestando la condotta dell’intermediario. Nella denuncia, invece, lo stesso cliente menziona un ulteriore blocco, proprio relativo alle credenziali della moglie. L’intermediario ribatte che le operazioni sono state inserite solo a seguito di specifica richiesta di sblocco, con esclusione di ogni propria responsabilità.

Sul piano della colpa, il Collegio osserva che il ricorrente ha fornito senza indugio nome, cognome e IBAN all’interlocutore iniziale, si è registrato tramite due link di denominazione sospetta e ha perseverato nel tentativo di disporre i bonifici, persino utilizzando l’home banking della moglie, nonostante la banca li avesse bloccati qualificandoli come sospetti. Da ciò emerge la piena prova della colpa grave, alla cui efficacia causale determinante va imputato l’evento dannoso. Il ricorso non è pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *