Telepedaggio: recesso del cliente, restituzione del deposito cauzionale e spese legali (ABF Collegio di Palermo n. 625 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il servizio di telepedaggio, sebbene escluso dall’ambito applicativo del d.lgs. n. 11/2010 per la sua spendibilità limitata, rientra tra i servizi di pagamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), TUB, punto 3.2), e dunque nella competenza per materia dell’ABF. Il recesso esercitato dal cliente mediante comunicazione inviata a uno degli indirizzi contrattualmente previsti determina lo scioglimento del contratto, con conseguente violazione degli obblighi di diligenza e correttezza da parte dell’intermediario che resti inerte. Il deposito cauzionale svolge funzione di garanzia e, secondo le regole sulla ripetizione dell’indebito, è esigibile al termine del rapporto; la parte che lo trattiene deve provare l’inadempimento o proporre domanda di attribuzione. Gli interessi moratori sulla somma restituenda presuppongono una richiesta formale di costituzione in mora successiva alla nascita del diritto. Le spese di assistenza legale sono risarcibili in via equitativa quando l’intermediario tenga un contegno gravemente scorretto o ostruzionistico.

Il Fatto

Una società, poi posta in liquidazione, aveva sottoscritto con un istituto di moneta elettronica un contratto per la gestione del servizio di telepedaggio e aveva versato, con bonifico, la somma di € 1.600,00 a titolo di deposito cauzionale. Con PEC del 27 febbraio 2025 la società manifestava la volontà di risolvere il rapporto; la richiesta restava senza riscontro e l’intermediario continuava a emettere fatture. Il liquidatore reiterava l’istanza di risoluzione immediata e di restituzione del deposito con PEC del 9, 11 e 24 giugno 2025, senza ottenere alcun riscontro.

La società ricorrente chiedeva quindi l’accertamento della violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza, la declaratoria di scioglimento del contratto, la restituzione del deposito e delle somme addebitate dopo il recesso, oltre agli interessi e alle spese legali. L’intermediario non produceva controdeduzioni.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio affronta la questione di competenza per materia. Le disposizioni che regolano la procedura dinanzi all’ABF non limitano la cognizione ai soli servizi rientranti nel d.lgs. n. 11/2010. La definizione di servizi di pagamento va rinvenuta nel TUB e, in particolare, nell’art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), punto 3.2), che ricomprende l’esecuzione di operazioni mediante carte o dispositivi analoghi. Il servizio di telepedaggio, pur escluso dall’ambito della direttiva PSD2 per la spendibilità limitata, consente operazioni di pagamento tramite dispositivo e rientra quindi nella competenza dell’Arbitro, in linea con i precedenti dei Collegi di Roma e di Milano richiamati.

Nel merito, il Collegio esamina congiuntamente le prime due domande. L’art. 10.2 delle condizioni generali riconosce al cliente la facoltà di recesso in ogni momento, senza penalità né spese; l’art. 8 ammette le comunicazioni mediante posta elettronica ordinaria o PEC. La PEC del 27 febbraio 2025 non reca prova di consegna, mentre le comunicazioni dell’11 e del 24 giugno 2025 sono inviate a uno degli indirizzi contrattualmente indicati e assistite da prova di accettazione. Da qui la conclusione: l’intermediario, con il suo contegno di inerzia, ha violato gli obblighi di diligenza professionale e di correttezza, e va accertato lo scioglimento del contratto per effetto del regolare esercizio del recesso, almeno dall’11 giugno 2025.

Quanto al deposito cauzionale, l’art. 3.7 delle condizioni generali ne prevede la richiesta ai fini dell’attivazione del servizio, ma non ne disciplina la restituzione in caso di risoluzione. Tale lacuna non osta al rimborso. Il Collegio richiama la funzione di garanzia del deposito e il suo inquadramento, da parte della giurisprudenza di legittimità, come pegno irregolare; secondo le regole sulla ripetizione dell’indebito, la somma è esigibile al termine del rapporto. La parte ricevente può trattenerla solo se abbia ottenuto il consenso del cliente o proposto domanda di accertamento dell’inadempimento. Non essendo in discussione alcun inadempimento della società, il diritto alla restituzione va riconosciuto.

La domanda di interessi moratori, o in via subordinata legali, non è invece accolta: la giurisprudenza richiede una costituzione in mora successiva alla nascita del diritto alla restituzione, e dalle missive prodotte non risulta alcuna intimazione formale. Analogamente non è accolta la domanda di rimborso delle fatture emesse dopo il recesso: il recesso è efficace solo dall’11 giugno 2025 e le somme ripetibili ammonterebbero a € 5,44, delle quali non è provato l’avvenuto pagamento.

Infine, sulle spese di assistenza legale, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580 del 12 maggio 2025, che ammette il risarcimento del danno emergente in via equitativa ex art. 1226 c.c. quando l’intermediario abbia tenuto un contegno gravemente scorretto o ostruzionistico. Nel caso concreto l’intermediario non ha riscontrato il reclamo né prodotto controdeduzioni; la controversia non è seriale e manca un orientamento consolidato. Documentato un acconto di € 250,00, il Collegio liquida equitativamente € 300,00. Accoglie quindi parzialmente il ricorso, con contributo alle spese della procedura e rimborso del versamento iniziale a carico dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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