Legittimazione passiva del servicer per segnalazione in Centrale Rischi (ABF Collegio di Palermo n. 624 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di segnalazioni ai Sistemi di informazione creditizia, la legittimazione passiva rispetto alla domanda di rettifica e di risarcimento va individuata nel titolare del credito, unico soggetto cui la disciplina di vigilanza attribuisce il potere di segnalare in Centrale dei Rischi. Il servicer che agisca in forza di un mandato all’incasso non è legittimato passivo, salvo che dagli atti risulti una procura che gli conferisca espressamente il potere di effettuare le segnalazioni creditizie. La mera indicazione del servicer nella lista dei soggetti delegati, in calce alla visura, non ne muta la posizione sostanziale. La società veicolo di cartolarizzazione, d’altra parte, non rientra tra gli intermediari convenibili davanti all’ABF.

Il Fatto

Il ricorrente, a seguito del rigetto di una richiesta di finanziamento, apprende di essere segnalato in Centrale dei Rischi per una presunta garanzia personale prestata in favore del debito di una società nella quale rivestiva solo il ruolo di socio accomandante. Sostiene che la società è inattiva dal 1997 e di non aver mai rilasciato alcuna fideiussione né ricoperto ruoli tali da attribuirgli responsabilità per le obbligazioni sociali. Il reclamo viene rigettato dall’intermediario, che esibisce uno stralcio di fideiussione disconosciuto dal ricorrente.

Con il ricorso l’istante chiede l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione, l’ordine di rettifica dei dati in Centrale Rischi e la condanna al risarcimento del danno quantificato in misura corrispondente al valore della pratica di finanziamento agevolato, istruita con esito favorevole da altro intermediario e poi rigettata per effetto della segnalazione. L’intermediario convenuto eccepisce in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l’esistenza del credito e la correttezza della segnalazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare. Il convenuto espone di avere assunto l’attuale denominazione il 20.12.2021 e di operare come intermediario finanziario ex art. 106 TUB, svolgendo attività di master servicing per conto di istituti e società di cartolarizzazione. La titolarità del credito è transitata attraverso una cessione pro-soluto del 2017 e una successiva cartolarizzazione, che ha reso F***2 Srl titolare dei crediti dal 14.07.2017 in forza di avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 TUB. Con atto notarile la cessionaria ha conferito a una mandataria procura per l’amministrazione, gestione e recupero dei crediti.

Il Collegio qualifica il rapporto come mandato all’incasso dietro corrispettivo, che non determina il trasferimento della titolarità dei crediti. Dalla visura versata in atti emerge che la segnalazione contestata è stata effettuata da F***2 Srl e che il nominativo del convenuto compare solo nella lista dei servicer in calce alla visura. Richiamando la Circolare 139/91 (cap. II, sez. I, par. 2), il Collegio ribadisce che l’unico soggetto titolato a segnalare è il titolare del credito.

Quanto ai poteri del servicer, l’orientamento condiviso ammette la sua legittimazione a disporre la cancellazione delle segnalazioni solo se la procura comprenda anche il potere di effettuarle. Nel caso concreto, però, è in atti unicamente l’avviso in Gazzetta Ufficiale e non il mandato, dal quale non emerge alcuna menzione espressa del potere di segnalazione creditizia. Il delegato risulta munito di ampio mandato per gestione e recupero, ma ciò non basta. Il Collegio richiama sul punto i propri precedenti — Collegio di Palermo n. 4302/2022 e n. 9551/2023 — e la decisione del Collegio di Milano n. 8753/2023, resa con riferimento al medesimo intermediario.

Quanto alla posizione della società veicolo, il Collegio ricorda che, secondo la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 6816/18, le SPV non sono soggette alla procedura arbitrale, cosicché un ricorso nei loro confronti sarebbe inammissibile. La domanda, rivolta verso un soggetto non titolare del credito e privo del potere di segnalare, non può quindi essere accolta nel merito, con assorbimento delle questioni sostanziali sulla legittimità della segnalazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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