Frode informatica su carta di credito (ABF Collegio di Bologna n. 931 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative a operazioni di pagamento disconosciute, poste in essere sotto la vigenza del d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017, grava sull’intermediario l’onere di provare che l’operazione sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 11/2010. Anche quando tale prova sia fornita, la sussistenza degli indici di anomalia previsti dall’art. 8 del D.M. n. 112/2007 — in particolare tre o più richieste di autorizzazione sulla stessa carta nelle 24 ore presso un medesimo punto vendita e sette o più richieste nelle 24 ore per una stessa carta — integra una responsabilità concorrente dell’intermediario per non aver bloccato tempestivamente la carta. Ne consegue l’accoglimento parziale del ricorso e la restituzione delle somme nei limiti accertati.
Il Fatto
Il ricorrente ha dedotto che il 10 aprile 2024 ignoti, con artifici e raggiri, avevano ottenuto il controllo dell’app della banca e avevano effettuato numerose operazioni on line utilizzando le credenziali della carta di credito, per un importo complessivo di euro 10.736,76. Ha chiesto la restituzione delle somme illegittimamente addebitate.
L’intermediario ha eccepito che le operazioni erano state disposte presso siti di investimenti in criptovalute, che per ciascuna erano state inviate notifiche push e sms alert, che erano stati inseriti blocchi dispositivi aggirati dal ricorrente e che le carte erano state bloccate solo il 12 aprile 2024. Ha chiesto il rigetto del ricorso. La documentazione prodotta ha evidenziato 46 operazioni tentate, di cui 40 andate a buon fine, per euro 10.630,68, e che la disputa riguardava solo la carta di credito.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto individuato il quadro normativo applicabile, richiamando il d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva UE 2015/2366 (PSD 2). Da tale disciplina deriva che è onere dell’intermediario dimostrare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione contestata.
L’Arbitro aveva invitato l’intermediario a indicare in quale sezione della documentazione fosse evincibile la fase di attivazione dell’app su un nuovo dispositivo. L’intermediario ha risposto in ritardo, l’11 novembre 2025, ma ha comunque fornito le indicazioni richieste. Il Collegio ha osservato che le Disposizioni ABF non qualificano espressamente il termine come perentorio e ha richiamato un proprio precedente (ABF Bologna, decisione n. 6205/2025) per esaminare la documentazione pervenuta oltre il termine.
Pur avendo l’intermediario dimostrato i requisiti della corretta autenticazione, il Collegio ha rilevato la sussistenza degli indici di anomalia di cui all’art. 8 del D.M. n. 112/2007. Ha richiamato in particolare la lett. a), punto 2 — tre o più richieste di autorizzazione sulla stessa carta nelle 24 ore presso un medesimo punto vendita — e la lett. b), punto 1 — sette o più richieste di autorizzazione nelle 24 ore per una stessa carta di pagamento.
Tali indici, quando presenti, consentono di ravvisare una responsabilità concorrente dell’intermediario per non aver bloccato la carta del cliente. Il Collegio ha quindi accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l’intermediario tenuto alla restituzione di euro 10.187,00, oltre al contributo alle spese della procedura di euro 200,00 e al rimborso di euro 20,00 in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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