Mutuo e onere della prova del titolo restitutorio (Cass. civ. Sez. II n. 11190 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mutuo è contratto reale, che si perfeziona con la consegna del denaro o di altre cose fungibili. Ne consegue che la parte che ne chiede la restituzione deve provare non solo la materiale dazione della somma, ma anche il titolo giuridico da cui deriva l’obbligo restitutorio. La deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante un autonomo obbligo di restituzione non costituisce eccezione in senso sostanziale e non vale a invertire l’onere della prova. Il vizio di motivazione è censurabile in cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo in presenza di motivazione apparente, contraddittoria o perplessa, restando esclusa ogni valutazione sulla sua sufficienza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il controricorrente davanti al Tribunale, chiedendo la restituzione di una somma di denaro consegnata a mezzo bonifico bancario. A fondamento della pretesa aveva dedotto l’esistenza di un prestito personale, pattuito tra le parti. Il convenuto, costituendosi, aveva ammesso la ricezione della somma, ma ne aveva contestato il titolo, sostenendo che essa costituiva corrispettivo di lavori eseguiti in favore dell’attore.

Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello, in riforma, aveva rigettato la pretesa, sul rilievo che non era provato il titolo costitutivo dedotto dal ricorrente, mentre aveva trovato riscontro probatorio l’assunto del convenuto circa la ricezione della somma a titolo retributivo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perplessa o apparente. La Corte ha respinto la censura richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al «minimo costituzionale». È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge rilevante, consistente nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile.

Nel caso concreto, la Corte d’Appello ha individuato il fatto storico — la sussistenza della prestazione lavorativa — basandosi su risultanze testimoniali. Non ricorre, dunque, il vizio di motivazione apparente, né è consentito contrapporre alla ricostruzione del giudice di merito una lettura alternativa del compendio istruttorio. Il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione del convincimento del giudice di merito, estranea al giudizio di legittimità.

Il secondo motivo, relativo all’omessa valutazione di un fatto decisivo, è stato parimenti respinto. Il fatto ritenuto decisivo dal ricorrente non è rilevante, poiché spettava all’appellante dimostrare che si trattava di somme date a mutuo.

Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, investono la distribuzione dell’onere della prova in materia di restituzione di somme date a mutuo. La Corte ha ribadito il principio consolidato: il mutuo è contratto reale, sicché la prova della materiale messa a disposizione delle cose fungibili e del titolo giuridico dell’obbligo restitutorio costituisce condizione dell’azione, ricadendo sul richiedente. Non vale a invertire l’onere la deduzione, da parte del convenuto, di un diverso titolo, non configurandosi tale difesa come eccezione in senso sostanziale. La Corte ha richiamato Sez. 2 n. 35959 del 2021, oltre a Cass. n. 30944 del 2018, n. 9541 del 2010 e n. 9209 del 2001. La Corte d’Appello non si è discostata da tali principi; il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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