Segnalazioni in SIC alla società non al coobbligato carenza legittimazione attiva ricorrente (ABF Collegio di Milano n. 4694 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario avente ad oggetto la legittimità di segnalazioni in SIC, il ricorrente che agisce in proprio nome, in qualità di non consumatore, non è titolare di legittimazione attiva per contestare segnalazioni che riguardano esclusivamente una società, allorché egli non figuri tra i soggetti segnalati. La qualifica di coobbligato in un finanziamento concesso da altro intermediario non è sufficiente a radicare la legittimazione, ove tale qualità non emerga dalle segnalazioni eseguite dal soggetto resistente. Il difetto di legittimazione attiva preclude l’esame nel merito della domanda di cancellazione e di quella risarcitoria.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito l’Arbitro Bancario Finanziario lamentando di essere stato segnalato negativamente in CRIF e CTC. Ha dedotto l’illegittimità formale delle segnalazioni, per l’assenza dell’avviso di prima segnalazione, e la violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali, richiamando gli artt. 5, 6, 7, 13 e 17 del Regolamento europeo. Ha invocato inoltre un danno non patrimoniale alla reputazione e all’immagine commerciale.

In via principale ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità delle segnalazioni e l’ordine di cancellazione; in subordine la condanna dell’intermediario al pagamento di una somma. L’intermediario ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, rilevando che le visure contenevano segnalazioni ascrivibili soltanto a una società e non al cliente, e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha esaminato preliminarmente l’eccezione dell’intermediario, che aveva contestato la sussistenza della legittimazione in capo al ricorrente sul rilievo che le segnalazioni prodotte non fossero a lui riferite, bensì a una società. Nelle repliche il ricorrente aveva opposto di rivestire il ruolo di coobbligato in un finanziamento concesso da altro intermediario, qualità risultante dalle visure CRIF e CTC.

Il Collegio ha verificato direttamente la documentazione. Dalla comunicazione resa da CRIF e dal documento CTC è emerso che il cliente, cui pure è riconducibile la società segnalata, non figura all’interno delle segnalazioni eseguite dal soggetto resistente, nemmeno in qualità di coobbligato: in esse compare soltanto la società.

Su questa base il Collegio ha qualificato la questione in termini di legittimazione attiva, osservando che il cliente agisce a proprio nome in qualità di non consumatore e non come rappresentante legale della società. Poiché le segnalazioni contestate non lo riguardano personalmente, la sua posizione non è idonea a fondare la pretesa.

Il Collegio ha quindi escluso la sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente e, di conseguenza, non ha esaminato nel merito né la domanda di cancellazione né quella risarcitoria. Il ricorso è stato non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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