Gara al minor prezzo: necessaria motivazione su equivalenza funzionale dei requisiti tecnici (TAR Calabria n. 676 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento aggiudicate con il criterio del minor prezzo il committente fissa inderogabilmente a priori, nell’allegato tecnico, le caratteristiche della fornitura, con la conseguenza che deve sussistere una tendenziale corrispondenza fra i requisiti richiesti e quelli delle offerte. L’ammissione di un prodotto con specifiche diverse è legittima solo se sorretta da una motivazione circostanziata sull’equivalenza funzionale delle diverse soluzioni, da esplicitare per ciascun elemento difforme. Tale valutazione spetta esclusivamente all’amministrazione e non può essere surrogata dalle difese processuali del soggetto aggiudicatario, né da affermazioni generiche di congruità smentite dagli atti di gara. L’aggiudicazione che ammetta un’offerta priva dei requisiti tecnici previsti dalla lettera di invito è illegittima e va annullata.
Il Fatto
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria bandisce una procedura, ex art. 50, comma 1, lett. b) e art. 108, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di un retinografo-fluorangiografo, Lotto 1, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo previa verifica di coerenza tra prodotto offerto e specifiche tecniche. L’appalto viene aggiudicato a un operatore economico per un importo di € 98.680,00, oltre IVA.
La società seconda classificata impugna l’aggiudicazione con unico motivo, deducendo che il prodotto offerto dal vincitore difetterebbe di alcuni requisiti previsti dalla lettera di invito: anteprima dell’infrarosso in tempo reale, rotazione dello strumento per l’acquisizione dell’occhio destro e sinistro, acquisizione in autofluorescenza blu e stampante ad alta risoluzione. L’aggiudicataria si costituisce e replica analiticamente alle contestazioni. Il TAR dispone istruttoria chiedendo all’amministrazione la documentazione di gara e i chiarimenti sulle valutazioni svolte; all’esito della camera di consiglio, preso atto della mancata ottemperanza all’ordinanza istruttoria, sospende l’aggiudicazione ex art. 64, comma 4, c.p.a. con obbligo di rideterminazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato l’unico motivo di ricorso. Il nodo giuridico è la relazione tra i requisiti tecnici fissati dalla stazione appaltante e il contenuto dell’offerta in una gara al minor prezzo, dove la qualità della prestazione è definita a monte e non è oggetto di comparazione tra concorrenti.
Il TAR richiama l’orientamento secondo cui «il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo, in deroga alla generale preferenza accordata a quello di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, trova giustificazione nelle ipotesi in cui si tratti di servizi o forniture di natura standardizzata» (Consiglio di Stato sez. III, 23/03/2022, n. 2126). Da qui la regola operativa: deve sussistere una tendenziale corrispondenza fra i requisiti fissati a priori e quelli oggetto delle offerte, salvo congrua motivazione sull’equivalenza funzionale delle diverse specifiche.
Quanto all’accertamento, la mancanza dei primi due requisiti risulta dalla nota del Direttore della struttura ospedaliera, che esclude la fornitura di dettagli su anteprima dell’infrarosso e rotazione dello strumento. L’assenza dell’acquisizione in autofluorescenza blu è confermata dalla stessa aggiudicataria costituita. Sul requisito della stampante ad alta risoluzione, la scheda tecnica prodotta in giudizio non è dirimente, perché non è chiaro se fosse allegata anche all’offerta tecnica e l’ordinanza istruttoria è rimasta inottemperata.
Il punto centrale è però di ordine motivazionale. La stazione appaltante si era limitata ad affermare che tutte le offerte presentavano «caratteristiche congrue alle caratteristiche richieste», affermazione generica e smentita dalle successive osservazioni del medesimo Direttore. Sarebbe stato necessario che l’amministrazione spiegasse, per ciascun elemento difforme, per quali ragioni fosse ravvisabile un’equivalenza funzionale. Le difese dell’aggiudicataria — secondo cui l’autofluorescenza verde sarebbe sufficiente o la rotazione superflua — non possono supplire a tale valutazione, che compete solo all’amministrazione.
L’aggiudicazione è pertanto annullata, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre oneri, e compensazione con la controinteressata.
Nota della Redazione
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