Autotutela edilizia illegittima se l’area non è più comunale per usucapione (TAR Puglia n. 633 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune annulla in autotutela una concessione edilizia in sanatoria, motivandolo con la necessità di tutelare la proprietà pubblica dell’area occupata dall’opera, è illegittimo quando il giudice civile ha accertato con sentenza che tale area è stata sottratta all’uso pubblico già da epoca anteriore e che la proprietà è stata acquisita dai privati per usucapione ventennale. In tal caso l’interesse pubblico posto a fondamento dell’annullamento non sussiste più al momento dell’esercizio del potere. L’accoglimento del ricorso avverso l’atto di ritiro determina l’illegittimità derivata di tutti gli atti successivi che a esso presuppongono.
Il Fatto
Le ricorrenti avevano acquistato nel 1991 un fabbricato a destinazione commerciale. Ottenuta una concessione edilizia nel 1992, realizzavano opere in parziale difformità e presentavano nel 1994 domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994, dichiarando tra l’altro la edificazione di un vano-cucina su un’area un tempo appartenente a una strada vicinale comunale. La concessione in sanatoria veniva rilasciata nel 1997, unitamente all’autorizzazione di agibilità.
Nel 2019 il Comune avviava d’ufficio il riesame della pratica e, con determinazione dirigenziale, annullava in autotutela la concessione e l’agibilità, rilevando l’assenza di un titolo di disponibilità dell’area del vano-cucina, ricadente nella sede della strada vicinale. Seguiva l’ordinanza di sospensione dell’attività di ristorazione. I ricorrenti impugnavano gli atti davanti al TAR, deducendo che il Tribunale civile aveva già accertato la sdemanializzazione tacita e l’usucapione del vano e dell’area di sedime.
La Motivazione della Corte
Il Collegio incentra la decisione sulla sentenza del giudice civile, ritenuta dirimente. Essa dimostra che la determinazione del 2019 non trovava giustificazione nell’interesse pubblico indicato nel provvedimento, ossia la tutela della proprietà pubblica e dell’uso pubblico della strada vicinale, ritenuta erroneamente di appartenenza comunale.
Il Tribunale civile aveva accertato che il vecchio tracciato era stato modificato e sottratto all’uso pubblico molto prima del 1991. In particolare, per il tratto occupato dal vano-cucina, il Comune aveva perso il possesso già nel 1994, con la costruzione dell’opera e l’inizio dell’uso esclusivo da parte dei privati. La proprietà era stata quindi perduta per effetto dell’usucapione ventennale maturata nel 2014.
Ne deriva che, nel maggio 2019, l’area non era più comunale già dal 2014 e da molto prima era stata sottratta all’uso pubblico. Il presupposto sostanziale dell’autotutela veniva meno, con confermata assenza dell’interesse pubblico che giustificasse l’esercizio del potere di ritiro.
Il Collegio precisa che l’usucapione riconosciuta dal giudice civile su un’altra area, relativa a una tettoia menzionata in verbali e ordinanze comunali, esula dall’oggetto del provvedimento impugnato e del giudizio. Poiché tutti gli altri atti gravati presuppongono la determinazione annullata, l’illegittimità di questa si propaga agli atti successivi, con accoglimento del ricorso e annullamento integrale. Le spese sono compensate in ragione della particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.