Tariffe specialistiche: la rideterminazione senza sconto non è revisione (TAR Sardegna n. 67 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rideterminazione delle tariffe regionali di specialistica ambulatoriale disposta per escludere l’applicazione dello sconto di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 non integra una revisione tariffaria. Non è pertanto necessario seguire l’iter procedimentale e i criteri dell’art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, che presuppongono l’accertamento dei costi standard su un campione rappresentativo di strutture. La Regione che si limiti a rideterminare le tariffe già vigenti, espungendo il coefficiente di sconto, adotta un atto di carattere compilativo e ricognitivo. La decorrenza degli aggiornamenti dall’1.1.2018 è coerente con la modifica dello schema di contratto triennale e non configura sviamento di potere. La delibera tariffaria non costituisce la sede in cui la Regione deve determinarsi sull’esclusione dello sconto per gli anni pregressi.

Il Fatto

Le ricorrenti sono strutture private autorizzate e accreditate con il SSN e il SSR per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, in regime contrattuale con l’ATS. Impugnano la DGR n. 61/26 del 18.12.2018, con la quale la Giunta regionale ha rideterminato le tariffe del nomenclatore regionale escludendo l’applicazione dell’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 e ha stabilito l’efficacia degli aggiornamenti dal 1° gennaio 2018.

Secondo le esponenti, la Regione avrebbe in tal modo sterilizzato la protrazione illegittima dello sconto fino al 31.12.2017, sottraendosi alle richieste di pagamento delle prestazioni erogate senza decurtazione. Il ricorso si fonda su un unico motivo, che denuncia violazione del giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato n. 4902/2018 e n. 6519/2018 e sulla sentenza TAR Sardegna n. 981/2018, nonché eccesso di potere e sviamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dall’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalla Regione, perché il ricorso è infondato nel merito, e esamina congiuntamente le censure per la loro connessione.

Il punto centrale è la qualificazione dell’atto. Dalla lettura del provvedimento emerge che la Regione non ha operato una revisione delle tariffe, ma si è limitata a rideterminarle escludendo l’applicazione dello sconto. Trattandosi di mera rideterminazione, non era necessario seguire i passaggi procedimentali evocati dalle ricorrenti, ossia l’accertamento dei costi standard e il coinvolgimento della Commissione per la revisione delle tariffe.

Il Tribunale valorizza la difesa regionale: la delibera impugnata si sostanzia in un nuovo strumento compilativo aggiornato, nel quale sono confluite le tariffe modificate dopo l’adozione del precedente nomenclatore, segnatamente con la DGR n. 33/20 del 31.7.2012 e la DGR n. 55/17 del 17.11.2015. L’atto raggruppa dunque in un unico provvedimento le tariffe vigenti, già contenute in una pluralità di fonti.

Quanto alla decorrenza dall’1.1.2018, la scelta si spiega con il fatto che la delibera interviene a modificare la precedente DGR n. 21/12 del 24.4.2018, che aveva determinato i tetti di spesa per il triennio 2018-2020 e approvato gli schemi-tipo di contratto, incidendo sugli artt. 11 e 16 dell’allegato. La decorrenza risulta perciò coerente con lo scopo dell’atto e non è affetta dallo sviamento di potere denunciato.

Il Collegio aggiunge un rilievo decisivo sul piano dell’oggetto: la DGR impugnata non costituiva la sede in cui la Regione doveva determinarsi in ordine all’esclusione dello sconto per gli anni pregressi. Le censure che pretendevano di ricollegare all’atto una decorrenza diversa della cessazione dello sconto muovono da un presupposto errato, perché attribuiscono alla delibera una funzione che essa non ha. Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda nel suo complesso sviluppo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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