Proroga regime transitorio e illegittima sospensione per centri revisione ex legge 870 (TAR Sicilia n. 3146 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ministeriale n. 237 del 21 settembre 2023 ha introdotto l’art. 19-bis nel decreto ministeriale n. 446 del 15 novembre 2021, sostituendo il termine del 22 novembre 2023 per l’adeguamento dei centri di controllo ex legge n. 870/1986. I centri già autorizzati possono proseguire l’attività sino al diciottesimo mese successivo all’entrata in vigore del decreto sulle tariffe e, decorso tale termine, assumono la qualifica di operatore autorizzato. La proroga del regime transitorio non concerne il solo profilo autorizzativo, ma incide sul presupposto stesso dell’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli pesanti. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento che sospenda a tempo indeterminato l’idoneità tecnico-amministrativa dei locali fondandosi sul mancato adeguamento ai requisiti del citato decreto n. 446/2021.

Il Fatto

La ricorrente gestisce da anni un centro di revisione dei veicoli pesanti in forza di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 19 della legge n. 870/1986. In data 30 novembre 2022 presentava, mediante il c.d. Modello B, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per i centri di controllo, in vista dell’adeguamento alle prescrizioni del decreto ministeriale n. 446/2021, fissato al 22 novembre 2023.

Con nota del 19 gennaio 2024 l’Amministrazione avviava il procedimento per l’accertamento dei requisiti dei centri ex legge n. 870/1986. All’esito, con provvedimento del 20 marzo 2024, disponeva la sospensione a tempo indeterminato dell’idoneità tecnico-amministrativa dei locali, contestando la destinazione d’uso delle aree di manovra, la mancata trasmissione delle planimetrie, l’incompletezza dello studio sui rischi e l’insufficienza degli spazi rispetto alla sagoma dei veicoli. La società impugnava la nota e le circolari presupposte, dolendosi dell’applicazione di requisiti non più vigenti e dell’esercizio di un potere non tipizzato. Il Tribunale respingeva la domanda cautelare; il C.G.A.R.S., ordinanza n. 214 del 3 luglio 2024, la accoglieva, rilevando perplessità sull’interpretazione amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, melius re perpensa e alla luce della decisione cautelare del C.G.A.R.S., accoglie il ricorso. Richiamato il quadro normativo, rileva che l’art. 9 del decreto ministeriale n. 237/2023 ha modificato il decreto n. 446/2021 introducendo l’art. 19-bis, che ha sostituito il termine del 22 novembre 2023.

La nuova disciplina consente ai centri ex legge n. 870/1986 di proseguire l’attività fino al diciottesimo mese successivo all’entrata in vigore del decreto sulle tariffe, emanato dal Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell’Economia. Decorso tale termine, i centri che abbiano ottenuto l’autorizzazione per la revisione dei veicoli pesanti divengono operatori autorizzati.

Su questa base il Tribunale respinge la tesi erariale, secondo cui il decreto n. 237/2023 avrebbe disciplinato il solo regime transitorio autorizzativo e non il profilo tecnico-amministrativo e di sicurezza dei locali. La proroga incide invece sul presupposto dell’esercizio dell’attività, sicché la ricorrente, già autorizzata, deve essere riconosciuta come operatore autorizzato, senza ulteriori oneri o condizioni, almeno fino alla piena implementazione del nuovo regime.

Ne deriva l’illegittimità della sospensione a tempo indeterminato fondata sul mancato adeguamento ai requisiti del decreto n. 446/2021. Il ricorso è pertanto accolto. La questione, alquanto dibattuta, giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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