Costituzione cartacea nel PAT sperimentale e lesione del diritto di difesa (Cons. Stato n. 6887 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella fase sperimentale del processo amministrativo telematico, il deposito degli atti difensivi è validamente effettuato nella doppia forma e, ai fini della tempestività, rileva la data del protocollo del deposito cartaceo. La costituzione ritualmente intervenuta secondo tale modalità impedisce la declaratoria di contumacia. Ove il giudice di primo grado abbia giudicato in assenza della parte ritualmente costituita, si configura lesione del diritto di difesa e carenza del contraddittorio, con conseguente annullamento della sentenza e rimessione delle parti al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.

Il Fatto

Roma Capitale ha accertato nei confronti dell’ATER di Roma la debenza di una somma a titolo di oneri di urbanizzazione, connessi all’assegnazione del diritto di superficie nell’ambito di un piano di zona. L’ente gestore ha impugnato la determinazione e la richiesta di pagamento davanti al TAR Lazio.

Il giudice di primo grado, ritenuta la contumacia dell’amministrazione comunale, ha accolto l’eccezione di prescrizione del credito, ha condannato Roma Capitale alle spese e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti. Roma Capitale ha appellato deducendo di essersi costituita con deposito cartaceo, modalità legittima nella fase transitoria del processo telematico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il dato fattuale. Dal fascicolo di primo grado risulta la costituzione in giudizio di Roma Capitale, sorretta da procura speciale, come attestato dalla copia dell’atto depositato il 28 settembre 2016 e recante il timbro del Tribunale amministrativo regionale del 17 ottobre 2016.

Poiché il ricorso introduttivo era stato avviato alla notifica il 19 settembre 2016 e depositato il 4 ottobre 2016, il giudizio ricadeva nella fase sperimentale del PAT, disciplinata dal decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa del 12 settembre 2016. In quella fase i depositi dovevano avvenire nella doppia forma e la tempestività andava valutata con riferimento alla data del protocollo del deposito cartaceo.

Ne deriva che la costituzione era tempestiva e che la declaratoria di contumacia contenuta nella sentenza impugnata è errata. Il Collegio qualifica la vicenda come ipotesi di carenza del contraddittorio e di lesione del diritto di difesa della parte ritualmente costituita.

Trova quindi applicazione l’art. 105 c.p.a., che consente al Consiglio di Stato di rimettere la causa al giudice di primo grado quando è mancato il contraddittorio o è stato leso il diritto di difesa di una delle parti. La Corte richiama sul punto l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 16 del 20 novembre 2024 e n. 10 del 15 luglio 2025, oltre alle decisioni conformi delle sezioni semplici (Sez. IV n. 645 del 28 gennaio 2025, Sez. III n. 984 del 7 febbraio 2025, Sez. VII n. 1611 del 25 febbraio 2025).

L’appello è pertanto accolto nella parte in cui censura la declaratoria di contumacia: la sentenza di primo grado è annullata e la causa rimessa al TAR Lazio, sede di Roma. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della questione esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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