Varianti al PUT, accordo di programma e VAS differita nel procedimento ERS (Cons. Stato n. 6883 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La variante al piano urbanistico territoriale paesaggistico non richiede necessariamente una legge regionale quando la legge regionale attribuisca alla Giunta il potere di proposta e al Consiglio quello di approvazione. L’art. 13, comma 1, della l.r. Campania n. 1/2007 estende la procedura accelerata anche alle opere di interesse pubblico, non solo alle opere pubbliche, e dunque all’edilizia residenziale sociale. Il ricorso all’accordo di programma ex art. 15 della legge n. 241/1990 non è precluso in assenza di divieti espressi. Nei procedimenti a formazione progressiva le valutazioni ambientali (VIA, VAS e VINCA) e il parere provinciale di compatibilità possono essere rinviate alla fase successiva, senza che ciò integri violazione del giusto procedimento.
Il Fatto
L’appellante, proprietaria di un compendio immobiliare nel territorio comunale, impugna la sentenza con cui il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, riuniti più ricorsi, ha dichiarato irricevibili per tardività e comunque respinto le domande avverso gli atti del procedimento di edilizia residenziale sociale promosso dal Comune: la delibera di Giunta n. 168/2021 e la delibera consiliare n. 26/2022 di approvazione del progetto definitivo, nonché gli atti regionali di variante al PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana.
Il progetto prevede l’allargamento di una strada a servizio dei corpi di fabbrica, incidendo sulle particelle di proprietà dell’appellante. La questione arriva al giudice amministrativo di secondo grado per contestare sia il rito sia il merito delle statuizioni di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dalle eccezioni di rito del Comune, reputando il gravame infondato nel merito. Sul primo motivo, concernente la tardività dei ricorsi, la censura è inammissibile per difetto di interesse: il primo giudice, pur dichiarata l’irricevibilità, ha comunque esaminato le questioni nel merito con dispositivo di reiezione.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione delle garanzie partecipative, la censura diviene improcedibile: nelle more è intervenuta la delibera consiliare n. 7 del 17 febbraio 2025, che ha riapprovato il progetto, imposto il vincolo preordinato all’esproprio e dichiarato la pubblica utilità, preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 e art. 11 del d.P.R. n. 327/2001. Le doglianze risultano così superate da atti successivi, autonomamente impugnati.
Sul terzo motivo, la Corte esclude che la variante al PUT debba avvenire con legge regionale. L’art. 15 della l.r. Campania n. 35/1987 prevede che le varianti siano proposte al Consiglio regionale; la delibera di Giunta n. 73/2023 ha fatto propria la proposta comunale, senza che si ravvisi alcuna violazione delle prerogative consiliari. Quanto all’accordo di programma, esso costituisce forma di esercizio consensuale delle funzioni pubbliche, espressione dei poteri facenti capo ai partecipanti in ossequio all’art. 97 Cost., e nessuna norma ne preclude l’uso.
Sul quarto motivo, concernente VAS, VINCA e PTCP, la Corte qualifica l’intervento come fattispecie a formazione progressiva: le valutazioni ambientali non sono pretermesse, ma rinviate a fase successiva in ragione della complessità del procedimento. Sul quinto motivo, il Collegio rileva che l’art. 13 della l.r. n. 1/2007 estende la procedura accelerata alle “opere di interesse pubblico“, non limitandola alle opere pubbliche.
Sul sesto motivo, l’intesa del 2016 per il piano paesaggistico non è preclusiva del potere regionale di variante; sul settimo, la variante è diretta proprio a rimuovere il divieto di inedificabilità della zona 1a. Sull’ottavo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della l.r. n. 1/2007 è manifestamente infondata: l’edilizia residenziale sociale persegue interessi pubblicistici. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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