Ottemperanza al decreto ingiuntivo esclude penalità di mora per difficoltà finanziarie (TAR Sicilia n. 2664 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al decreto ingiuntivo divenuto definitivo è fondato quando l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. La persistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato riguarda la sorte capitale, gli interessi e gli oneri accessori. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere rigettata quando le difficoltà dell’adempimento, legate ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, integrino fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., tanto più se il titolo riconosce già interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Ragusa aveva ingiunto all’ente convenuto il pagamento di una somma di denaro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo effettivo. Il decreto è stato notificato e dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione nei termini.
Non essendo intervenuta alcuna spontanea esecuzione, il ricorrente ha chiesto il pagamento del dovuto e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, con condanna alle spese. L’ente convenuto non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la procedura ritualmente incardinata. Ha verificato la notifica del decreto ingiuntivo all’ente e la sua definitività per mancata opposizione, quindi la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lett. a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lett. a), D.L. n. 269/2003.
Non sono emersi motivi giustificativi dell’inadempienza. Il Tribunale ha quindi affermato la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione di dare ottemperanza al titolo ormai inoppugnabile, sia per la sorte capitale sia per gli interessi ed oneri accessori, assegnando un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato in via sostitutiva un commissario ad acta, con facoltà di delega, chiamato a provvedere entro i successivi sessanta giorni dall’insediamento. Il compenso, da liquidare con separato decreto ai sensi dell’art. 2 del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. del d.P.R. n. 115/2002, è posto a carico dell’ente intimato, con presentazione della nota specifica entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico ex art. 71 d.P.R. 115/2002, secondo l’insegnamento di Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il Tribunale l’ha rigettata. Le specifiche difficoltà dell’adempimento, collegate ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, rendono la misura eccessivamente afflittiva. Tali ragioni assumono rilievo ex art. 115 cod. proc. civ. come fatti notori, tanto più che la decisione da eseguire ha già riconosciuto interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo, secondo l’orientamento di TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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