Titolo di viaggio per rifugiati: la condanna ostativa non blocca il rilascio (TAR Emilia-Romagna n. 699 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del titolo di viaggio al titolare dello status di rifugiato è disciplinato dall’art. 24 del d.lgs. n. 251 del 2007, norma speciale che dà attuazione alla direttiva 2004/83/CE e deroga alla disciplina generale del passaporto per i cittadini italiani. Il diniego è ammesso solo in presenza di gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico. Il mancato pagamento di una sanzione pecuniaria conseguente a condanna penale non integra tale categoria. La Questura non può estendere al rifugiato le cause ostative previste dall’art. 3, lett. d), della legge n. 1185 del 1967 per il passaporto ordinario, né fondare il rigetto sulla sola generale applicabilità dell’art. 3 cod. pen.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera titolare di permesso di soggiorno quale rifugiato politico, vive e lavora in Italia con il figlio. Ha chiesto alla Questura il rilascio del titolo di viaggio per rifugiati. L’Amministrazione ha avviato il procedimento ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e ha negato il documento, richiamando una condanna del Giudice di Pace per il reato di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 e il mancato pagamento dell’ammenda.

La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo la natura vincolata del rilascio e la mancata applicazione della normativa speciale sui rifugiati. In sede cautelare il Tribunale ha respinto la sospensiva; il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4856/2024, ha accolto l’appello ai fini del riesame. Esperito il riesame, la Questura ha confermato il rigetto con nuovo provvedimento, impugnato con separato ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dispone anzitutto la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, avendo ad oggetto atti consequenziali. Dichiara poi improcedibile il primo ricorso: l’annullamento dell’atto originario non produrrebbe alcuna utilità, essendo la posizione della ricorrente ormai incisa dal provvedimento adottato in esito alla riedizione del potere.

Nel merito, il Collegio affronta la questione interpretativa prospettata dalla Questura. L’Amministrazione aveva ritenuto l’art. 3 cod. pen. norma di generale applicazione soggettiva, riferibile a cittadini e stranieri, e su questa base aveva esteso al rifugiato le cause ostative del passaporto. Il TAR ribalta l’impostazione: non va valutata la specialità dell’art. 3 cod. pen., ma la concreta efficacia della norma speciale che prevede una disciplina diversa a favore di chi gode dello status di rifugiato.

Tale norma è l’art. 24 del d.lgs. n. 251 del 2007, che disciplina il documento di viaggio quinquennale secondo il modello della Convenzione di Ginevra. La disposizione non contiene alcun richiamo alla normativa sul passaporto dei cittadini italiani e deve quindi qualificarsi come speciale e derogatoria. Ne consegue che, a differenza del passaporto, il titolo di viaggio del rifugiato può essere negato solo quando ricorrano gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico.

Il Collegio esclude che il mancato pagamento di una sanzione pecuniaria rientri in tale categoria. Il diniego è pertanto illegittimo e il ricorso viene accolto, con annullamento del provvedimento e rimessione all’Amministrazione per la riedizione del potere alla luce dei principi enunciati. Le spese sono compensate, attesa la natura prettamente interpretativa della questione e l’incertezza che ha condotto a esiti diversi nei due gradi del giudizio cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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