Il preavviso di rigetto è obbligatorio anche sul permesso per tirocinio (TAR Emilia-Romagna n. 703 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dichiara irricevibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio è illegittimo se adottato senza il preavviso di rigetto prescritto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’obbligo di comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento opera anche quando l’amministrazione intenda respingere la domanda per asserita carenza dei presupposti, poiché la valutazione non è integralmente vincolata. La violazione dell’art. 10-bis impone l’annullamento del provvedimento discrezionale, senza che l’amministrazione possa dimostrare in giudizio che l’atto non avrebbe potuto avere contenuto diverso. L’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990 non è invocabile, essendo stata esclusa per legge la sua operatività in caso di violazione della garanzia partecipativa.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero, entrava in Italia con visto per tirocinio della validità di 180 giorni. Presentava quindi istanza diretta al rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio. Il Commissariato di P.S. competente dichiarava l’istanza irricevibile, rilevando che il periodo di validità del visto era scaduto senza che fosse stata dimostrata la proroga del tirocinio né l’ottenimento di una quota di conversione a lavoro.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto e sostenendo che, in caso di regolare contraddittorio, avrebbe potuto allegare il contratto di stage e la domanda di nulla osta alla conversione. Il Ministero dell’Interno si costituiva con atto meramente formale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione della natura dell’atto e della necessità del contraddittorio procedimentale. Con l’ordinanza cautelare n. 388 del 2024 era già stata accolta l’istanza ai fini del riesame, ravvisando la fondatezza della censura formale e qualificando il provvedimento come espressione di potere discrezionale, non di attività vincolata.
Il Collegio rileva che l’amministrazione ha omesso di ottemperare all’ordine di riesame contenuto in quella ordinanza. Su questa base accoglie il ricorso richiamando le medesime argomentazioni già espresse in sede cautelare.
La sentenza ricostruisce la funzione dell’istituto. Il preavviso di rigetto, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, anticipa l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, per consentire all’interessato un confronto con l’amministrazione sulle ragioni ostative prima della decisione finale. Richiamando Consiglio di Stato, sez. III, 8 ottobre 2021, n. 6743, il Tribunale sottolinea che l’istituto mira a una possibile riduzione del contenzioso.
Quanto agli effetti della violazione, il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990. Dopo la novella introdotta dall’art. 12, comma 1, lett. i), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, l’operatività della norma di salvaguardia è esclusa quando il provvedimento sia adottato in violazione dell’art. 10-bis. Non è quindi consentito all’amministrazione dimostrare in giudizio la cd. prova di resistenza.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. Resta fermo il potere-dovere dell’amministrazione di valutare, in una completa istruttoria e in un effettivo contraddittorio, tutti gli elementi rilevanti ai fini della definizione del procedimento. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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