Stralcio di comparto dal PGT per consumo di suolo e discrezionalità pianificatoria (Cons. Stato n. 5996 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico comunale rispetto al PTCP, affidata alla Città Metropolitana e alla Regione, non si esaurisce in un riscontro formale delle previsioni del piano, ma investe l’idoneità dell’atto a conseguire gli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità. La previsione di un ambito di trasformazione su aree classificate come agricole e non ancora edificate comporta consumo di suolo ai sensi della disciplina regionale, a nulla rilevando che la destinazione trovi disciplina nella variante che sostituisce la precedente. Lo stralcio del comparto in sede di approvazione definitiva, in adesione ai pareri degli enti sovraordinati, rientra nella discrezionalità dell’ente locale in materia di scelte urbanistiche, sindacabile solo per errori di fatto o abnormi illogicità. La semplice previsione nel previgente strumento di destinazioni edificatorie più favorevoli non vincola il nuovo piano, salvo che quelle indicazioni abbiano trovato concretizzazione in uno strumento esecutivo approvato o convenzionato, così da ingenerare un’aspettativa qualificata.

Il Fatto

La società appellante è proprietaria di un complesso immobiliare e di terreni ricompresi in un ambito di riqualificazione sovralocale, in prevalenza nel territorio di un Comune e per minima parte in quello di un Comune limitrofo. Con l’adozione del PGT l’area era stata classificata come soggetta a riorganizzazione, con previsione di strutture ricettive o commerciali e cessione al Comune di una vasta porzione a parco.

In sede di approvazione definitiva, sulla base del parere della Città Metropolitana, il comparto è stato stralciato perché ritenuto in contrasto con la disciplina regionale sul consumo di suolo e con i macro-obiettivi del PTCP. Il TAR ha respinto il ricorso della società, che ha proposto appello deducendo l’illegittimità dello stralcio, l’errata applicazione della disciplina sul consumo di suolo, l’incompetenza degli enti sovraordinati e il difetto di motivazione della delibera comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale e rileva che, nel PGT vigente al momento della valutazione di compatibilità, le aree erano classificate come agricole in base a previsioni immediatamente attuabili, e non già come ambito di trasformazione. La variante che introduce tale previsione non può quindi che produrre consumo di nuovo suolo, ponendosi in collisione con la legge regionale n. 31/2014 e con i macro-obiettivi dell’art. 3 delle N.d.A. del PTCP.

Quanto alle doglianze di incompetenza, la Corte richiama l’art. 18, comma 1, della legge regionale n. 12/2005, secondo cui le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto a conseguire gli obiettivi del piano. Ne deriva che il giudizio non si limita al mero riscontro formale delle previsioni del comma 2, dovendosi apprezzare la compatibilità dell’intero strumento con i principi ispiratori del piano.

La Corte distingue i precedenti invocati dall’appellante. Le pronunce che hanno accolto analoghi appelli — tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 2153 del 2021 — non hanno negato la competenza dell’ente sovraordinato, ma hanno ravvisato un difetto di motivazione nel giudizio di incompatibilità. Nel caso in esame, invece, la valutazione risulta aderente alla effettiva destinazione dei fondi e alla concreta incidenza dei progetti sul territorio.

Infine, la scelta del Comune di stralciare la previsione in adesione ai pareri espressi rientra nella discrezionalità dell’ente in materia di pianificazione del proprio territorio ed è immune da manifeste illogicità o palesi errori. Richiamando la giurisprudenza della Sezione (Cons. Stato, sez. IV, n. 6050 del 2019; n. 4343 del 2019; n. 751 del 2020), il Collegio ribadisce che le scelte urbanistiche non sono condizionate dalle precedenti destinazioni più favorevoli, salvo che queste ultime abbiano trovato concretizzazione in uno strumento esecutivo idoneo a ingenerare un’aspettativa qualificata, evenienza esclusa nel caso di specie. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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