Divieto prefettizio di detenzione armi legittimo anche con giudizio penale pendente (TAR Liguria n. 75 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi non presuppone l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale. La relativa valutazione si fonda sulle risultanze dell’istruttoria procedimentale e sulle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da soggetti privi di interesse a una ricostruzione parziale. Ove l’atto sia plurimotivato, ciascuna ragione giustificatrice è idonea a sorreggerlo autonomamente: è sufficiente che una sola risulti legittima perché il provvedimento sfuggi alla caducazione. La funzione cautelare e preventiva del divieto prevale sulle valutazioni favorevoli relative alla personalità del destinatario e ai precedenti comportamenti irreprensibili. Resta fermo l’onere di riesame in autotutela qualora le ragioni poste a base del provvedimento risultino infondate all’esito del giudizio penale.
Il Fatto
Il ricorrente, graduato della polizia penitenziaria, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Savona gli ha fatto divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Nel corso dei ventotto anni di servizio aveva sempre ricevuto valutazioni caratteristiche positive e non aveva mai fatto uso improprio delle armi, compresa quella per uso sportivo autorizzata dal 2017.
Nell’estate del 2023, chiamato dal figlio minorenne che riferiva di minacce subite in piazza, si era recato sul posto con un ex collega. Aveva avvicinato due avventori in distinti esercizi pubblici, inducendoli a uscire per chiarire la vicenda, e a uno di essi aveva chiesto le generalità. I due soggetti e altri testimoni avevano descritto la condotta come minacciosa, con esibizione di una pistola. I Carabinieri avevano disposto il ritiro cautelativo delle armi e la Prefettura aveva avviato il procedimento, non partecipato dal ricorrente. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo: difetto del presupposto della condotta minacciosa, stante la pendenza del procedimento penale e la pretesa vaghezza delle testimonianze, oltre a illogicità e sproporzione del divieto rispetto alla personalità del ricorrente.
Il Collegio rileva anzitutto la natura plurimotivata dell’atto, fondato su tre ragioni autonome: la condotta minacciosa con esibizione della pistola, la condotta minacciosa in sé e la grave inimicizia con talune persone coinvolte. Ciascuna è idonea, da sola, a sostenere il divieto: basta che una risulti legittima perché l’atto resista all’annullamento.
Quanto alla prima ragione, la Corte la ritiene comprovata dalle dichiarazioni rese davanti alla polizia giudiziaria, che le rende particolarmente attendibili, da parte del denunciante e di un teste. La contestazione del ricorrente si risolve nella sola contrapposizione della propria ricostruzione e di quella dell’ex collega, mentre le dichiarazioni poste a base del provvedimento provengono da più soggetti privi di interesse a una versione parziale. Resta salvo il diverso accertamento in sede penale.
La seconda ragione è parimenti dimostrata: il ricorrente ha indotto gli avventori ad allontanarsi fino all’esterno del locale e ha chiesto le generalità a uno di essi, atto che solo un agente di polizia può compiere nell’esercizio legittimo delle funzioni, tanto che entrambi hanno percepito la condotta come intimidatoria. Sussiste anche la conflittualità con la persona che avrebbe minacciato il figlio, che ha indotto il ricorrente a precipitarsi in piazza.
L’atto assolve così alla funzione cautelare e preventiva di limitare l’uso delle armi e la deflagrazione di conflitti tra consociati; tale funzione prevale sulla personalità del ricorrente, per quanto caratterizzata da comportamenti irreprensibili. Il ricorso è respinto, con spese compensate. Il Collegio precisa che, ove le ragioni giustificatrici risultino infondate all’esito del giudizio penale, la Prefettura dovrà riesaminare la vicenda in sede di autotutela.
Nota della Redazione
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