Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1275 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ma resta limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non consente la cognizione di domande ulteriori, ancorché correlate al titolo. Verificata la sussistenza dei presupposti, e in particolare la notifica del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione quando l’amministrazione non deduca l’avvenuto adempimento né giustifichi l’inerzia. La nomina del Commissario ad acta resta riservata all’eventualità del perdurante inadempimento successivo alla scadenza del termine assegnato.
Il Fatto
La ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, n. 3942/2023, con cui era stato accertato il diritto a fruire del beneficio della c.d. Carta docente nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero ad adottare ogni conseguenziale adempimento per garantirne la fruizione tramite accredito, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Il titolo era stato trasmesso all’amministrazione in copia attestata conforme il 29 dicembre 2023 e non era stata contestata la sua idoneità a costituire cosa giudicata. Il Ministero non si è costituito in giudizio. La causa è stata introitata per la decisione alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio inquadra la pretesa nell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Da tale qualificazione discende il perimetro del giudizio: esso è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, restando esclusa la cognizione di qualsiasi altra domanda, anche se correlata al titolo.
Il Tribunale verifica i presupposti processuali. La notifica del titolo esecutivo all’amministrazione, avvenuta in copia attestata conforme, integra i requisiti dell’art. 14, primo comma, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30: l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro non può iniziare prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica. È inoltre acquisita la certificazione del Tribunale di Foggia del 29 agosto 2024, attestante la valenza di cosa giudicata ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, l’amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal titolo né ha fornito alcuna giustificazione dell’inerzia serbata. Il ricorso di ottemperanza è pertanto fondato: si ordina all’amministrazione intimata di dare integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate nel titolo.
La nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo il termine: la scelta si fonda sul comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del difensore antistatario. Si dispone infine la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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