Specifiche tecniche indicative ed equivalenza funzionale: legittima l’ammissione dell’offerta (TAR Toscana n. 96 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di equivalenza funzionale, di derivazione unionale e recepito dall’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016, svolge una funzione pro-concorrenziale e impone di interpretare le specifiche tecniche in senso non restrittivo della concorrenza. Quando la lex specialis qualifica le caratteristiche tecniche come “indicative” e il lemma “almeno” si riferisce ai parametri rilevabili e non alla tecnologia di rilevazione, l’offerta che impieghi una tecnologia diversa ma funzionalmente equivalente non è escludibile. Il concorrente ha l’onere di dimostrare l’equivalenza con adeguata documentazione tecnica. Il giudizio espresso dalla commissione di gara sull’equivalenza costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo per manifesta illogicità, travisamento o erronea applicazione della regola tecnica, ma non sostituibile nel merito.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta da ESTAR per la fornitura di sistemi di monitoraggio dei parametri vitali, articolata in otto lotti. Per il lotto n. 7, relativo ai sistemi di monitoraggio non invasivo della funzione respiratoria, la gara era aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle valutazioni, l’aggiudicataria conseguiva un punteggio complessivo superiore a quello della ricorrente, collocatasi al secondo posto.

La ricorrente impugnava la determinazione di aggiudicazione e, con motivi aggiunti, la dichiarazione di efficacia della stessa. Il motivo unico deduceva la violazione della lex specialis e l’eccesso di potere, sostenendo che il dispositivo offerto dall’aggiudicataria, privo della tecnologia specificamente indicata nell’allegato al Capitolato tecnico, avrebbe dovuto essere escluso o comunque non giudicato equivalente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della lex specialis. La ricorrente, infatti, non censura le clausole di gara, ma ne propone una determinata interpretazione per giungere all’esclusione dell’offerta. La questione attiene dunque al merito e non alla ritualità del gravame.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce la funzione del principio di equivalenza, introdotto dal legislatore europeo per evitare che le stazioni appaltanti restringano la concorrenza mediante specifiche tecniche. Richiamando i commi da 5 a 8 dell’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016, il Collegio sottolinea che le specifiche tecniche possono essere formulate in termini di prestazioni o requisiti funzionali e che il riferimento a marchi o brevetti è consentito solo in via eccezionale e con l’aggiunta dell’espressione “o equivalente”.

Il Capitolato tecnico e il relativo allegato per il lotto n. 7 richiamano espressamente il principio di equivalenza e pongono a carico dell’offerente l’onere di dimostrare l’equivalenza funzionale con idonea documentazione. Il lemma “almeno”, secondo il Tribunale, si riferisce ai parametri rilevabili e non alla tecnologia tramite cui operare la rilevazione, da considerarsi meramente indicativa. La clausola richiede quindi solo che il dispositivo sia in grado di rilevare il parametro indicato, senza restringere il confronto concorrenziale.

Tale lettura è coerente con l’orientamento che, in presenza di un margine di ambiguità sulle clausole del bando, impone di preferire l’interpretazione rispettosa del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione, richiamato nel testo tramite il precedente del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 3084 del 2020 e n. 10210 del 2023.

Quanto al giudizio di equivalenza della commissione, il Collegio ribadisce che le valutazioni tecniche sono soggette a un sindacato pieno ma non sostitutivo. Il verbale n. 6 motiva l’equivalenza del sistema offerto quanto alla capacità di rilevare il parametro EtCO2, e la stessa ricorrente non contesta tale funzionalità, limitandosi a dedurre un presunto margine di errore della tecnologia impiegata. La censura, in realtà, evoca un parametro preferenziale proprio delle valutazioni tecniche, non un profilo di diversità idoneo a fondare l’esclusione. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto rigettati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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