Spese di ottemperanza non compensabili per inottemperanza seriale della Pubblica Amministrazione (Cons. Stato n. 7900 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di giudizio non può fondarsi sulla serialità del contenzioso né sugli oneri organizzativi dell’Amministrazione, quando il giudicato sia stato reso su principi già consolidati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. L’inottemperanza cosciente e persistente al giudicato amministrativo non integra alcuna delle fattispecie che giustificano la compensazione, totale o parziale, e può anzi condurre a un aggravamento delle spese in caso di insistenza in tesi ormai sconfessate. La liquidazione delle spese deve rispettare i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dai D.M. 37/2018 e 147/2022: la riduzione massima del 50% opera sui valori mediani, non sui minimi, che costituiscono soglia inderogabile. Un rimborso irrisorio, privo di adeguata motivazione, viola gli artt. 111 Cost. e 47 della Carta UE, potendo costituire barriera economica all’accesso alla giustizia.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto alla Carta Elettronica del Docente per i periodi di supplenza annuale, con obbligo per il Ministero dell’Istruzione di accreditare l’importo di 1.500 euro. Il giudicato non era stato eseguito: nessun accredito, nessuna comunicazione di diniego.
Proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, questo lo accoglieva, ma liquidava le spese in misura esigua, valorizzando la serialità del contenzioso e la difficile situazione organizzativa del Ministero. La parte vittoriosa impugnava la sentenza per il solo capo relativo alle spese, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a un importo non inferiore a 800 euro per il primo grado e a 300 euro per l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato riconosce che il ricorso in ottemperanza era coerente con l’assetto normativo e con la giurisprudenza consolidata, nazionale ed europea. Richiama l’ordinanza della Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022, causa C-450/21, che ha ritenuto contrastante con la clausola 4 dell’Accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE l’esclusione dei docenti non di ruolo dal beneficio, e la sentenza n. 1842/2022 dello stesso Consiglio di Stato.
Su questa base, il collegio esclude che la prassi ministeriale di sistematico mancato rispetto del giudicato possa giustificare la riduzione delle spese. Le fattispecie legittimanti la compensazione attengono alla difficoltà delle parti di prefigurare la fondatezza delle proprie ragioni: ipotesi opposta all’inottemperanza cosciente a decisioni conformi a principi scolpiti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
La Corte chiarisce che il contenzioso seriale è conseguenza dell’inadempimento, non ragione di contenimento del rimborso. Esso non può giustificare alcuna compensazione, ma casomai un aggravamento delle spese in caso di insistenza nella difesa di tesi già sconfessate. Del pari irrilevanti sono gli oneri organizzativi dell’Amministrazione, estranei alle ragioni di diritto del cittadino e ininfluenti sulla scelta di adempiere.
Esclusa ogni compensazione, resta la non corretta applicazione dei parametri tariffari del D.M. n. 55/2014, come modificato dai D.M. 37/2018 e 147/2022: la riduzione massima del 50% riguarda i valori mediani, non i minimi. Il rimborso insufficiente viola il diritto di difesa ex art. 111 Cost. e art. 47 della Carta UE. L’appello è pertanto accolto, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione, in favore dei difensori antistatari, di 800 euro per il primo grado e 300 euro per l’appello, oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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