Accesso documentale del proprietario frontista e silenzio-rigetto dell’Amministrazione (TAR Campania n. 4006 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve essere riconosciuto ogniqualvolta la conoscenza degli atti sia funzionale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, anche solo in via potenziale o strumentale. Il proprietario frontista dell’area interessata da un’intersezione stradale priva di adeguata segnaletica è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione della documentazione relativa all’autorizzazione all’apertura della strada e alla regolamentazione della segnaletica. L’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza proposta ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge n. 241/1990, protratta oltre il termine di legge, integra silenzio-rigetto illegittimo. Il giudice amministrativo accerta l’obbligo di provvedere e ordina l’esibizione degli atti, con attestazione formale in caso di loro inesistenza o irreperibilità.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un terreno ubicato nel Comune di Comiziano, in corrispondenza di una via vicinale che si innesta sulla viabilità provinciale. Espone che il confinante Comune di Tufino ha autorizzato l’apertura di una strada intersecante la predetta via senza predisporre adeguata segnaletica stradale, con conseguente situazione di pericolo per la circolazione, più volte segnalata all’Amministrazione senza riscontro.
Per tutelare la propria posizione di proprietario frontista e valutare eventuali iniziative a difesa dei propri diritti, l’istante ha presentato in data 11 febbraio 2026 istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, chiedendo la documentazione relativa all’autorizzazione all’apertura della strada e agli atti concernenti la viabilità e la segnaletica dell’intersezione. Non essendo pervenuto alcun riscontro nel termine dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento della legittimazione del ricorrente. La qualità di proprietario frontista dell’area interessata dall’intersezione stradale e dalla contestata situazione di pericolo integra, secondo il Tribunale, una posizione qualificata e differenziata idonea a fondare la legittimazione all’accesso documentale. L’istanza risulta, infatti, strumentale alla tutela della sicurezza della proprietà frontista, anche in vista di eventuali azioni a difesa dei diritti dominicali nelle opportune sedi.
Il TAR richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto di accesso deve essere riconosciuto ogniqualvolta la conoscenza degli atti sia funzionale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, anche solo in via potenziale o strumentale, citando TAR Campania-Napoli, sez. VI n. 4958 del 2025. Nel caso concreto il ricorrente ha adeguatamente motivato l’istanza, rappresentando la necessità di verificare la regolarità amministrativa dell’apertura della strada e l’esistenza di eventuali prescrizioni sulla sicurezza della circolazione nell’area limitrofa.
Sul piano del comportamento dell’Amministrazione, il Tribunale rileva che il Comune, non costituitosi in giudizio, non ha adottato alcun provvedimento espresso sull’istanza ostensiva: non ha rilasciato la documentazione, non ha opposto un diniego motivato né ha attestato l’inesistenza degli atti. Tale condotta si pone in violazione degli artt. 22 e 25 della legge n. 241/1990 e determina l’illegittimità del silenzio-rigetto.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio annulla il silenzio-rigetto e ordina al Comune di consentire al ricorrente l’accesso e l’estrazione di copia della documentazione richiesta nell’istanza dell’11 febbraio 2026, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Dispone inoltre che, per gli atti eventualmente inesistenti o irreperibili, l’Amministrazione rilasci formale attestazione. Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, sono liquidate in favore del ricorrente.
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Nota della Redazione
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