Accesso civico generalizzato subordinato alla finalità pubblicistica e alla buona fede (TAR Marche n. 807 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, presuppone un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente qualificato come diritto soggettivo o interesse legittimo, e un rapporto di strumentalità con il documento richiesto. Tale interesse deve essere esplicitato e motivato nella domanda, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990, per consentire la verifica dell’inerenza del documento alla posizione dell’istante. L’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è azionabile da chiunque senza onere motivazionale, ma conserva una connotazione solidaristica e funzionale alle finalità pubblicistiche di controllo diffuso e partecipazione al dibattito pubblico. Ne consegue che l’istituto non può essere impiegato in modo disfunzionale, in violazione dei canoni di buona fede e del divieto di abuso del diritto, e resta ferma la verifica delle eccezioni di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.
Il Fatto
La ricorrente, consorziata di una società consortile a sua volta socia del Consorzio resistente, presentava in data 24 aprile 2024 istanza di accesso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e degli artt. 7, 10 e 24 della legge n. 241/1990. La richiesta riguardava l’importo del contributo regionale erogato al Consorzio per gli anni 2021, 2022 e 2023, le deliberazioni contenenti i criteri di riparto del contributo tra i singoli operatori per il servizio urbano ed extraurbano, con gli importi attribuiti a ciascuno, e i costi di gestione imputati ai gestori.
Il Consorzio riscontrava positivamente l’istanza solo quanto ai dati sul contributo, negando l’accesso alla restante documentazione. Il diniego si fondava, per l’accesso documentale, sulla mancata specificazione dell’interesse e, per l’accesso civico generalizzato, sull’estraneità della documentazione agli obblighi di pubblicazione. La ricorrente impugnava il diniego parziale, deducendo l’innegabilità del proprio interesse in virtù della qualifica di socia di una società socia del Consorzio e della paventata applicazione di corrispettivi diversificati a parità di servizi erogati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare la distinzione tra i due regimi. Sul diritto di accesso documentale ribadisce che l’interesse del richiedente deve essere esplicitato nella domanda, in modo da consentire la verifica della sua astratta inerenza alla posizione soggettiva dell’istante e agli scopi perseguiti. Sull’accesso civico generalizzato richiama la natura di diritto di chiunque, non sottoposto a limiti di legittimazione soggettiva né a oneri di motivazione.
Il passaggio centrale è però la lettura funzionale dell’istituto. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2020, che ha evidenziato la connotazione solidaristica dell’accesso civico generalizzato e la sua strumentalità alla disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica. Da qui la conseguenza che l’esercizio del diritto deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto, senza trasformarsi in un intralcio al funzionamento dell’amministrazione.
Applicando tali coordinate, il Tribunale rileva che l’istanza di accesso documentale difetta di qualsiasi motivazione atta a giustificare l’interesse. Quanto all’accesso civico generalizzato, nel corpo dell’istanza non sono indicati elementi idonei a desumere le finalità pubblicistiche sottese, non essendo sufficiente il mero richiamo all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. La documentazione richiesta attiene, per il Collegio, ad aspetti patrimoniali interni al Consorzio e ai rapporti tra Consorzio e consorziati, tra i quali non figura la ricorrente, con dubbio rilievo pubblicistico.
Il documento versato dall’istante in data 3 settembre 2024 non muta il quadro: si tratta di una nota con cui il Consorzio ha invitato i gestori del servizio ad ottemperare agli oneri imposti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1228/2024. Il ricorso è pertanto respinto nel suo complesso, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda esaminata.
Nota della Redazione
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