Termine VIA inderogabile e silenzio del MASE illegittimo (TAR Puglia n. 1198 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo per l’amministrazione preposta di pronunciarsi entro i termini previsti dall’art. 25, comma 2 bis, D.Lgs. n. 152/2006 sulle istanze di valutazione di impatto ambientale costituisce principio fondamentale della materia, di per sé non derogabile. Il loro decorso senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato, neppure con mero riscontro, integra il silenzio inadempimento e legittima la condanna a provvedere ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità dell’inerzia, ordina all’amministrazione di determinarsi con provvedimento espresso entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
La società ricorrente opera nella progettazione e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ed è titolare di un progetto per un impianto fotovoltaico nel Comune di Troia, originariamente di potenza pari a 24,6 MW, poi rimodulato in 21,89 MW, ricompreso nella tipologia dell’Allegato I-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e nel PNIEC. Con nota del 3.08.2021 presentava al Ministero l’istanza e la documentazione per l’avvio della procedura di VIA ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. n. 152/2006. Il Ministero comunicava la procedibilità dell’istanza e l’avvio dell’istruttoria tecnica da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
A seguito delle richieste di integrazione del Ministero della Cultura, la società presentava un progetto rimodulato, con nuova pubblicazione e nuova consultazione pubblica avviata il 15.03.2023, conclusa senza osservazioni. Da quel momento il procedimento non registrava più alcun avanzamento, nonostante i solleciti. La società proponeva quindi ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento e la condanna del Ministero al rilascio del provvedimento di VIA, con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti del rito previsti dall’art. 31 cod. proc. amm.: la titolarità di una posizione qualificata e il decorso del termine di conclusione del procedimento. Quanto al primo profilo, ritiene sussistenti legittimazione e interesse della società, avendo essa presentato specifica istanza per realizzare il parco fotovoltaico. Quanto al secondo, richiama la scansione procedimentale dettata dall’art. 25, comma 2 bis, D.Lgs. n. 152/2006, applicabile ai progetti di cui all’art. 8, comma 2 bis del medesimo decreto, come confermato dalla stessa comunicazione di procedibilità ministeriale.
La norma impone alla Commissione di esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA; nei successivi trenta giorni il direttore generale adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura entro venti giorni.
Il Tribunale qualifica tale obbligo come principio fondamentale della materia, di per sé non derogabile. Nel caso concreto i termini risultano ampiamente decorsi: conclusa la consultazione il 30.03.2023, la Commissione è rimasta inerte e il procedimento non ha avuto più alcun avanzamento, senza che l’ente intimato si pronunciasse, neppure con mero riscontro.
Accertata l’illegittimità del silenzio inadempimento, il Collegio accoglie il ricorso e fissa il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza perché l’amministrazione si pronunci con provvedimento espresso. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega, per provvedere in luogo e vece dell’amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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