Fascia di rispetto stradale tra vincolo espropriativo decaduto e distanze legali (Cons. Stato n. 8288 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La fascia di rispetto stradale prevista dallo strumento urbanistico in eccedenza rispetto alle distanze del codice della strada ha natura conformativa e non preclude in via assoluta l’edificazione. Quando però la fascia è funzionale a un allargamento stradale non realizzato, la sua attitudine preclusiva dipende dall’efficacia del connesso vincolo espropriativo: decaduto il vincolo per decorso del termine, la conformità dell’intervento si misura sulla fascia di rispetto del codice della strada e sulle previsioni urbanistiche vigenti al momento del rilascio del titolo. La mancanza della verifica di compatibilità richiesta dalle norme tecniche di attuazione, ove non accompagnata dalla violazione di altre norme urbanistiche o edilizie, non è da sola idonea a rendere illegittima la costruzione sul confine non edificato, ma va valutata nel contesto procedimentale e in ragione dello scopo perseguito dall’amministrazione.
Il Fatto
La società appellante è proprietaria, nel territorio comunale, di un fondo sul quale la precedente proprietà aveva realizzato un immobile ad uso produttivo, in forza di un permesso di costruire e di una successiva variante in sanatoria. Entrambi i titoli edilizi venivano impugnati da una confinante, dopo che il Comune aveva archiviato un procedimento di annullamento in autotutela sollecitato dalla stessa.
Il TAR Campania, con la sentenza impugnata, dichiarava in parte irricevibile e in parte infondato il ricorso contro il primo permesso, accoglieva invece in parte quello contro la variante in sanatoria e la annullava. Il primo giudice riteneva che l’edificio fosse stato collocato in fascia di rispetto stradale, con conseguente difetto di conformità urbanistica, e che la variante fosse illegittima anche per la mancata allegazione della verifica di compatibilità richiesta per la costruzione sul confine. La società propone appello, deducendo la natura espropriativa e la decadenza del vincolo connesso all’allargamento stradale e l’avvenuto rispetto delle distanze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’oggetto dell’impugnazione e osserva che le censure dell’appellante investono, più che la statuizione sulla fascia di rispetto, le statuizioni successive, nelle quali il TAR aveva distinto la natura conformativa della fascia ai fini del condono e la rilevanza diretta dello strumento urbanistico ai fini dell’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
La verificazione disposta in appello chiarisce il quadro. La variante in sanatoria aveva ad oggetto solo la traslazione degli edifici e la rampa di accesso al fabbricato produttivo; di tutti i manufatti assentiti solo quello produttivo è stato realizzato, per effetto dell’esproprio parziale della particella. Il verificatore accerta che l’edificio, secondo il piano regolatore vigente al momento del rilascio della sanatoria, non ricade in zona destinata a viabilità: si trova in una fascia che sarebbe divenuta di rispetto solo se fosse stato attuato l’allargamento stradale previsto, con correlativa fascia di trenta metri per lato. L’allargamento non è stato eseguito e la strada, nella sua conformazione attuale, è classificata come strada di tipo C ai sensi del d.lgs. n. 285/1992, con fascia di rispetto di dieci metri ai sensi dell’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 485/1992. L’edificio, collocato a più di venti metri dal ciglio, è quindi esterno alla fascia del codice della strada ma interno a quella disegnata dal piano regolatore.
Su questo punto il Collegio ritiene che il vincolo espropriativo connesso all’allargamento fosse decaduto già prima del rilascio del primo permesso: il piano regolatore risale alla fine degli anni Ottanta e la stessa amministrazione comunale dà atto, in un atto richiamato, della sua approvazione per decorrenza dei termini nel 1989. In difetto di prova contraria, il vincolo non era dunque ostativo alla costruzione all’interno della fascia funzionale all’allargamento. Ne consegue che l’edificio rispetta la fascia dei dieci metri e le previsioni urbanistiche vigenti all’epoca di realizzazione delle opere e del rilascio della sanatoria: la statuizione sul difetto di conformità va riformata.
Quanto alle distanze, il Collegio esamina la previsione delle norme tecniche di attuazione che consente la costruzione sul confine non edificato a condizione che la richiesta sia integrata dalla verifica di compatibilità. Ritiene che tale strumento non possa precludere in via generale un intervento che la norma stessa ammette: la sua funzione è consentire al Comune la verifica tempestiva di eventuali diritti civilistici compromessi dall’edificazione. La sua assenza, non accompagnata dalla violazione di altre norme urbanistiche o edilizie, non rende di per sé illegittima la costruzione, dovendosi valorizzare il contesto procedimentale e gli atti pregressi; resta ferma la facoltà del confinante di far valere i propri diritti davanti al giudice ordinario o di impugnare il titolo, allegando un interesse all’annullamento. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado contro la variante in sanatoria respinto, con riforma delle spese.
Nota della Redazione
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