Ordine di demolizione a distanza di tempo e natura reale dell’abuso edilizio (TAR Campania n. 8210 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che irroga la sanzione della demolizione di un abuso edilizio ha natura vincolata e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, né una motivazione sull’interesse pubblico sottostante, neppure quando sia adottata a notevole distanza di tempo dall’esecuzione delle opere. L’abusività dell’edificazione costituisce una connotazione di natura reale, che segue l’immobile nei successivi trasferimenti di proprietà: la misura ripristinatoria può quindi essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario attuale, ancorché diverso dall’autore dell’abuso ed estraneo alla sua commissione. Ne consegue che la presenza degli abusi esclude in radice la tutela del legittimo affidamento, invocabile solo in caso di affidamento incolpevole. La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento richiamato sia reso conoscibile mediante l’indicazione dei suoi estremi o della sua tipologia.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare assoggettato a vincolo ambientale, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha disposto la demolizione di opere abusive riscontrate su una particella di sua proprietà. L’immobile era stato acquistato nel 2013; la parte venditrice aveva riferito della pendenza di un’istanza di sanatoria risalente al 1995, poi non rinvenuta agli atti comunali.
La ricorrente ha sostenuto che talune opere erano preesistenti all’acquisto, altre già demolite a seguito di dissequestro intervenuto in sede penale, e altre ancora realizzate da terzi detentori di una porzione dell’immobile concessa in locazione. Ha quindi chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, muovendo dalla documentazione acquisita in esecuzione dell’incombente istruttorio disposto con ordinanza n. 547 del 25 gennaio 2023. Da essa emerge la legittimità del provvedimento impugnato e della motivazione per relationem in esso contenuta.
Dai verbali richiamati risulta che sulla particella interessata dall’ordinanza sono stati contestati abusi distinti rispetto a quelli presenti sulla particella attigua, cui si riferiva il precedente sequestro preventivo del 2017. Si tratta, ha precisato il TAR, di abusi ulteriori e successivi anche rispetto a quelli oggetto dell’istanza di condono del 2004: l’unica istanza di condono agli atti del Comune riguardava opere diverse da quelle sanzionate.
Il primo motivo, relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, è stato respinto richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui l’ordinanza che sanziona un abuso edilizio, per sua natura vincolata, non richiede l’invio di tale comunicazione. Analogamente infondata è la doglianza sull’affidamento: la presenza degli abusi esclude in radice la possibilità di invocare la relativa tutela, prospettabile solo in caso di affidamento incolpevole (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2017).
Sulla motivazione per relationem il TAR ha richiamato la giurisprudenza della Sezione, secondo cui la disponibilità dell’atto richiamato comporta non che esso debba essere allegato o riprodotto, ma che sia reso conoscibile a norma di legge, con la conseguenza che è sufficiente l’indicazione dei suoi estremi o della sua tipologia.
Quanto al decorso del tempo, il Collegio ha rimarcato la natura reale e di illecito permanente dell’abuso edilizio, insensibile ai successivi trasferimenti di proprietà, come chiarito dall’Adunanza Plenaria (n. 9/2017 e n. 16/2023): l’obbligo di ripristino segue il bene e grava sul titolare al momento della condotta inadempiente. L’ordine di demolizione è atto vincolato per il quale non è necessaria motivazione sull’interesse pubblico, nemmeno se adottato a distanza di tempo dagli abusi.
Nota della Redazione
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