Contributo ART dovuto dal consorzio sui ricavi delle consorziate (Cons. Stato n. 8157 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La società consortile che opera nel settore dell’autotrasporto è soggetta al contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti in ragione dei ricavi complessivamente generati, anche per le prestazioni svolte dalle imprese consorziate. Ai fini della soglia e della base imponibile rilevano i veicoli nella disponibilità dell’operatore e non solo quelli in proprietà, dovendosi includere gli automezzi dei consorziati utilizzati per l’esecuzione delle prestazioni. Lo scomputo dei ricavi derivanti dai servizi erogati al consorzio opera esclusivamente in capo alle singole imprese consorziate, quale presidio contro la doppia imposizione, e non in capo al consorzio. Gli obblighi dichiarativi costituiscono un prius rispetto alla quantificazione del contributo e sono funzionali al contraddittorio procedimentale con l’Autorità.
Il Fatto
La società consortile appellante, ente mutualistico che coordina le politiche imprenditoriali delle consorziate nel settore dei trasporti su strada, riceve dall’Autorità di regolazione dei trasporti plurime note di pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità relative alle annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, adottate sulla base dell’art. 37 del D.L. n. 201/2011 e delle delibere attuative succedutesi nel tempo.
La società impugna davanti al TAR Piemonte gli atti impositivi e quelli presupposti, chiedendo l’accertamento del diritto a escludere dal fatturato rilevante i ricavi delle consorziate e l’insussistenza di alcun obbligo contributivo e dichiarativo. Con motivi aggiunti estende l’impugnazione alle delibere relative al 2023 e ai DPCM di approvazione. Il TAR respinge il ricorso. Propone appello la società, reiterando le censure di illegittimità delle delibere e di irragionevolezza del meccanismo contributivo.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama la propria precedente decisione di Sez. VI n. 5373/2024, che ha affrontato un’identica questione sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e ne fa applicazione al caso concreto. La Sezione aveva già chiarito che l’adozione di una forma organizzativa consortile non incide sulla qualificabilità del soggetto come impresa del settore, riguardando solo il carattere lucrativo o meno dello schema societario.
Sul piano della disponibilità dei mezzi, la Corte osserva che le delibere considerano rilevante l’elemento della disponibilità e non della proprietà dei veicoli, includendo espressamente noleggi e utilizzi per effetto di contratti. La critica fondata sulla mancante identità tra disponibilità giuridica del singolo mezzo e titolarità consortile è giudicata non rilevante, perché il criterio mira a rilevare dati fattuali utili alle dinamiche di mercato.
Quanto allo scomputo dei ricavi delle consorziate, la Corte conferma l’interpretazione del TAR: la previsione dell’art. 2, comma 5, della delibera n. 141/2018 opera solo in capo alle imprese consorziate, con l’evidente ratio di evitare una duplicazione dei fatturati su cui corrispondere il contributo. Il consorzio versa il contributo sui propri ricavi a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano state svolte direttamente o tramite i consorziati, i quali a loro volta escludono i ricavi dei servizi resi al consorzio. Ne deriva un equilibrio finale ragionevole, che esclude il lamentato cumulo e non comprime la libera scelta imprenditoriale.
Le censure di illegittimità costituzionale ed eurounitaria sono respinte richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 69/2017, che aveva già escluso la violazione degli artt. 3 e 41 Cost., accomunando la platea degli obbligati nell’essere assoggettati all’attività regolativa dell’ART.
Sugli obblighi dichiarativi, la Corte ribadisce che le delibere impositive hanno contenuto cogente e individuano analiticamente i soggetti tenuti e le modalità di calcolo, così da rendere immediatamente comprensibile la posizione dei destinatari. La dichiarazione è un prius rispetto alla quantificazione del contributo e consente all’Autorità di verificare scomputi ed esclusioni nel contraddittorio, in coerenza con il principio di leale collaborazione. I motivi relativi all’annualità 2023 sono dichiarati in parte inammissibili per difetto di specificità ex art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. e comunque infondati. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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