Il condomino deve provare la proprietà per ottenere l’autotutela edilizia (Cons. Stato n. 8154 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di autotutela volta a contestare la legittimità di una CIL e dell’autorizzazione paesaggistica connessa, per asserita lesione del diritto di proprietà del terzo, non può essere accolta se il richiedente non allega in sede procedimentale elementi sufficienti a dimostrare l’assetto proprietario del bene. Il rilascio del titolo o la presentazione della comunicazione non implicano, sul piano civilistico, l’affermazione del diritto di proprietà in capo al richiedente, né l’intangibilità dell’opera. L’amministrazione non è tenuta a svolgere indagini sulla proprietà, ma deve verificare le contestazioni quando ne venga a conoscenza senza sostituirsi a valutazioni civilistiche. In questa fattispecie non opera l’onere probatorio civilistico, bensì la misura degli obblighi collaborativi del privato che sollecita l’esercizio del potere repressivo.
Il Fatto
Il Condominio ricorrente assumeva di essere proprietario di un parcheggio recintato da un muretto, in parte demolito dal controinteressato per aprirvi un cancello pedonale. Questi aveva presentato una CIL con relazione asseverata e ottenuto l’autorizzazione paesaggistica per l’apertura su parcheggio pubblico.
A seguito della segnalazione condominiale, il Comune avviava un procedimento di verifica della legittimità del titolo paesaggistico e di inefficacia della CIL, concluso con un provvedimento di archiviazione. Il Comune rilevava che il Condominio non aveva dimostrato documentalmente la proprietà esclusiva del muretto e che il parcheggio era destinato alla collettività. Il TAR Veneto rigettava il ricorso, ritenendo che nell’attività edilizia libera il potere comunale operi solo a valle, in presenza di abuso, e che i rapporti privatistici esulino dalla giurisdizione amministrativa. I condomini hanno appellato la decisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ritiene ammissibile l’appello proposto da singoli condomini, soggetti diversi dal Condominio originario, richiamando la legittimazione alternativa individuale del condomino per i diritti vantati su un bene comune (Cass. civ., sez. un. n. 10934 del 2019). L’infondatezza nel merito esonera dall’esame delle eccezioni in rito sulla tardività e sulla sopravvenuta carenza di interesse.
La questione riguarda l’assetto proprietario del bene su cui è stato realizzato l’intervento e la sua idoneità a legittimare la CIL. Il Collegio chiarisce che oggetto del giudizio non è la CIL in sé, ma il provvedimento di archiviazione dell’istanza di misure repressive: decisiva non è la prova dell’effettiva proprietà, quanto la sussistenza dei presupposti dell’archiviazione.
Il corredo documentale offerto dal Condominio non era esaustivo, e su tale quadro il Comune ha legittimamente deciso di non esercitare il potere repressivo. Il rilascio di un titolo o la presentazione di una comunicazione non implicano, ai fini civilistici, l’affermazione della proprietà né l’intangibilità dell’opera (Cons. Stato, sez. IV, n. 310 del 2019). L’ente, venuto a conoscenza di contestazioni, deve compiere le necessarie indagini istruttorie senza sostituirsi a valutazioni civilistiche (Cons. Stato, sez. IV, n. 5407 del 2021).
Il passaggio centrale riguarda il riparto degli oneri. Non si tratta di stabilire su chi gravasse la prova civilistica della proprietà, ma la latitudine degli obblighi collaborativi del Condominio, tenuto a fornire elementi sufficienti per l’autotutela da esso stesso richiesta. Tale apporto è mancato. Né la convenzione di lottizzazione del 1986, che anzi deponeva per l’uso pubblico dell’area a parcheggio libero, né la comunicazione della Polizia municipale, limitatasi a riferire quanto asserito dall’amministratore, offrivano il necessario riscontro.
Restano così esclusi i presupposti per un accertamento incidentale della proprietà ex art. 8 c.p.a., non configurandosi una questione pregiudiziale necessaria. Diventa irrilevante il vaglio dell’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, risultando congrua la motivazione sulla carenza dei presupposti dell’autotutela e assertiva la dedotta falsa rappresentazione della realtà. L’appello è rigettato, con conferma della sentenza per diversa motivazione e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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