Cessazione della materia per sopravvenuta soddisfazione nel concorso pubblico (TAR Lazio n. 474 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio in materia di concorsi pubblici, la sopravvenuta adozione da parte dell’amministrazione di un atto che annulla e sostituisce il provvedimento gravato, riconoscendo integralmente la pretesa del ricorrente, integra la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale. Il giudice dichiara conseguentemente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia di improcedibilità assorbe ogni valutazione di merito sui motivi proposti, anche quando essi non risultino ex ante inammissibili. La compensazione delle spese di lite risponde alla peculiarità della definizione processuale, non imputabile esclusivamente alla parte resistente.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato gli atti di un concorso pubblico bandito dalla Provincia per la copertura di cinque posti di Istruttore di Vigilanza, categoria C, posizione economica C1. Censurava, in particolare, il provvedimento con cui la Commissione esaminatrice aveva approvato l’esito della prova scritta e la relativa graduatoria provvisoria, nella parte in cui gli era stato attribuito un punteggio inferiore a quello ritenuto spettante per la presenza di un quesito asseritamente erroneo e fuorviante rispetto alla lex specialis.

Domandava l’accertamento del diritto all’attribuzione del punto pieno sul quesito controverso, l’incremento del punteggio e l’ammissione alla prova orale, con la condanna in forma specifica dell’amministrazione. Nel corso del giudizio la Provincia approvava i verbali della Commissione e la graduatoria definitiva di merito, che annullava e sostituiva le precedenti graduatorie provvisorie: proprio il provvedimento gravato.

La Motivazione della Corte

La decisione si colloca sul piano processuale, più che sostanziale. Il Collegio prende atto che, con determinazione dirigenziale del 03.06.2024, l’amministrazione ha approvato i verbali della Commissione esaminatrice e la graduatoria definitiva di merito, espressamente qualificata come atto che annulla e sostituisce le precedenti graduatorie provvisorie. Tra queste ultime rientrava il provvedimento oggetto del ricorso.

Su questa premessa il Collegio rileva che parte ricorrente ha presentato istanza di cessazione della materia del contendere, sul presupposto dell’integrale soddisfazione della pretesa dedotta in ricorso. Il Tribunale condivide tale qualificazione: la sopravvenienza dell’atto definitivo elimina l’interesse alla decisione sui motivi di impugnazione, che restano quindi assorbiti.

La pronuncia, di conseguenza, è di improcedibilità del ricorso. Il percorso argomentativo è condensato nella formula del “Considerato”: il giudice non ricostruisce analiticamente i motivi, non ne verifica la fondatezza e non si pronuncia sul quesito asseritamente erroneo, perché la soddisfazione sopravvenuta rende superflua ogni ulteriore valutazione di merito.

Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione. La scelta tiene conto della natura della definizione processuale, intervenuta per effetto di un atto dell’amministrazione adottato nel corso del giudizio.

Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e richiama i presupposti per l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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