Aree a fallimento di mercato e clausola di salvaguardia del regolamento antenne (Cons. Stato n. 8156 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che individua i siti per l’installazione degli impianti di telefonia mobile in base ai programmi di sviluppo presentati dagli operatori non preclude l’installazione di una stazione radio base finanziata con fondi PNRR nell’ambito del Piano Italia 5G per la copertura delle aree a fallimento di mercato. Tale evenienza integra le esigenze specifiche estranee ai programmi di sviluppo che, ai sensi della clausola di salvaguardia del regolamento, consentono l’installazione in siti diversi da quelli mappati, previa adeguata motivazione sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale. Il Comune, pertanto, non può limitarsi a rilevare che l’intervento ricade in area non prevista, ma deve seguire la procedura dettata dalla clausola stessa. La tower company è legittimata a impugnare il diniego, avendo interesse diretto alla realizzazione dell’infrastruttura passiva.

Il Fatto

La società appellante, operatore titolare di autorizzazione generale nel settore delle comunicazioni elettroniche, ha presentato nel febbraio 2023, insieme al gestore telefonico, un’istanza congiunta ai sensi dell’art. 44 cod. com. elettroniche per realizzare una stazione radio base per il 5G nel territorio di un Comune marchigiano. Il sito era finanziato con fondi PNRR nell’ambito del bando Infratel per le aree a fallimento di mercato, individuate nell’allegato del bando.

Il Comune ha dapprima adottato un preavviso di diniego, poi un provvedimento finale di archiviazione, sul presupposto che l’area non rientrasse tra i siti individuati dalla Mappa delle localizzazioni allegata al regolamento comunale antenne. Il TAR Marche, con la sentenza impugnata, ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso. Ha così proposto appello la società, lamentando la legittimità dell’installazione nell’area a fallimento di mercato e la contraddittorietà della decisione rispetto alla clausola di salvaguardia contenuta nello stesso regolamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura del diniego: l’amministrazione ha respinto l’istanza esclusivamente perché l’area non era contemplata nella Mappa delle localizzazioni, approvata con deliberazione consiliare n. 2/2023. Il dato dirimente è offerto dall’art. 6, comma 7, del regolamento comunale, che consente al Comune di valutare l’installazione in siti diversi, in deroga alle prescrizioni regolamentari, in presenza di specifiche esigenze emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali, previa adeguata motivazione sottoposta al Consiglio comunale.

La Corte chiarisce che la disciplina regolamentare sulla localizzazione è costruita sui siti individuati dall’ente in base ai programmi di sviluppo degli operatori. Diverso è il caso della stazione radio base finanziata con fondi PNRR per coprire le aree a fallimento di mercato: si tratta di zone estranee alle strategie dei singoli operatori, funzionali a collegare la rete mobile nazionale 5G. Il Collegio spiega che il fallimento di mercato ricorre quando l’allocazione dei beni e servizi tramite libero mercato non è efficiente e gli operatori non hanno interesse a investire, da cui l’intervento pubblico.

Ne deriva che la copertura delle specifiche aree a fallimento di mercato integra una delle esigenze specifiche richiamate dall’art. 6, comma 7. Il Comune non avrebbe dovuto limitarsi a rilevare l’assenza del sito dalla Mappa, ma avrebbe dovuto attivare la procedura delineata dalla clausola di salvaguardia. Su questa base il primo motivo di appello è fondato e assorbente rispetto agli ulteriori.

Il Collegio affronta anche le eccezioni del Comune. Quanto al difetto di legittimazione, l’appellante fa valere il proprio interesse all’installazione dell’infrastruttura passiva nel luogo indicato, interesse innegabile. Quanto all’improcedibilità per mancata impugnazione della delibera consiliare n. 22/2023, la Corte la esclude: quella delibera ha confermato regolamento e Mappa senza innovare in ordine all’art. 6, comma 7, posto a base della decisione. L’appello è quindi accolto e il diniego annullato, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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