Spese di lite non simboliche e minimi tariffari nel giudizio amministrativo (Cons. Stato n. 8204 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la statuizione sulle spese processuali solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La quantificazione del compenso è espressione di un potere discrezionale, ma incontra il limite dell’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Nell’applicare i valori tabellari il giudice deve rispettare le soglie minime percentuali di riduzione fissate dal decreto ministeriale, al di sotto delle quali la liquidazione non può scendere neppure in presenza di contenzioso seriale. La serialità della controversia e l’assenza di complessità giustificano la riduzione entro i minimi, non la loro violazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo di euro 2.500 quale contributo per la formazione. Formatosi il giudicato, la stessa ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte.
Il primo giudice ha accolto il ricorso e condannato l’Amministrazione a dare esecuzione al titolo, nominando in caso di perdurante inottemperanza il Commissario ad acta. Quanto alle spese, il TAR ha liquidato euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, valorizzando la marcata serialità della controversia e la difficoltà operativa dell’Amministrazione. L’appellante censura proprio tale statuizione, assumendo la violazione dei parametri minimi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo se si discosta dalla regola della soccombenza, secondo l’insegnamento di Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024. La discrezionalità nella quantificazione resta però circoscritta dal divieto di liquidare somme simboliche, ribadito sulla scorta di Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023.
Sul piano dell’applicazione dei valori tabellari la Corte valorizza il parere della Sezione Consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Da quel parere emerge che le modifiche erano dirette a superare l’incertezza ingenerata dalla possibilità di liquidare senza alcuna soglia numerica minima e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando soglie minime non derogabili di riduzione rispetto al valore parametrico di base.
Su queste basi il Collegio ritiene non corretta la quantificazione operata dal TAR, perché collocata al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, pur considerando la riduzione del 50% consentita dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. L’appello è quindi fondato su questo punto.
La Corte respinge invece la censura di difetto assoluto di motivazione: il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità ed è seriale, sicché il richiamo del primo giudice a tali circostanze non è apodittico. In accoglimento parziale dell’appello, le spese del primo grado sono rideterminate in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado di appello sono integralmente compensate, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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