Onere di confermare l’interesse al ricorso e improcedibilità per comportamenti univoci (TAR Sardegna n. 550 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di leale collaborazione di cui all’art. 2 cod. proc. amm. impone al ricorrente l’onere di confermare la persistenza dell’interesse alla decisione quando il giudice, in presenza di elementi che facciano dubitare della sua attualità, fissi un’apposita udienza di verifica. Gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm. consentono al giudice di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e di desumerla dal comportamento processuale delle parti. Il silenzio protratto e la mancata comparizione, reiterati nonostante rituali sollecitazioni, costituiscono argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria di improcedibilità può fondarsi su presunzioni e non richiede una previa dichiarazione espressa di rinuncia.
Il Fatto
I ricorrenti hanno trasposto in sede giurisdizionale il ricorso straordinario al Capo dello Stato con cui avevano impugnato l’ordinanza dirigenziale dell’8.4.2019 del Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari, recante ingiunzione alla demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive realizzate in un’unità immobiliare, emessa ai sensi della L.R. 23/1985 e del d.P.R. n. 380/2001. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile.
Trattandosi di ricorso ultratriennale, la Segreteria ha invitato il difensore a chiarire la persistenza dell’interesse. L’invito è rimasto senza riscontro. Il ricorso è stato iscritto al ruolo aggiunto dell’8 maggio 2024, con espressa avvertenza che il difetto di interesse avrebbe comportato sentenza di improcedibilità. Il difensore non ha depositato atti né è comparso. Il ricorso è stato rinviato al ruolo aggiunto del 10 luglio 2024, con nuova pec e nuova avvertenza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ma anche a tale udienza non è giunto alcun riscontro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 2 cod. proc. amm., che consacra la cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo. Da tale previsione generale deriva un vero e proprio onere della parte ricorrente di confermare l’interesse ad agire quando il giudice abbia fondati elementi per ritenerlo venuto meno.
Il Collegio individua due disposizioni che legittimano la verifica d’ufficio. L’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. impone la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse. L’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. funge da norma di chiusura: il giudice può desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse.
Il Tribunale richiama C.G.A.R.S. n. 435/2022, che ha ritenuto legittimo desumere l’improcedibilità da presunzioni e ha escluso l’abnormità del provvedimento, valorizzando la leale collaborazione e l’onere della difesa di rispondere alle comunicazioni del giudice. Segue TAR Veneto n. 1010/2024.
Il Collegio ricostruisce una fattispecie complessa: il dubbio sull’interesse e la fissazione di un’udienza dedicata; la regolare comunicazione dell’avviso; il silenzio e la mancata comparizione alla prima udienza; la nuova pec con rinnovata avvertenza; l’ulteriore silenzio e l’ulteriore assenza alla seconda udienza. Tre sollecitazioni ritualmente comunicate, prive di riscontro, integrano gli argomenti di prova richiesti dall’art. 84, comma 4.
Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito e dell’assenza di deduzioni contrarie dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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