Occupazione suolo pubblico, parametri antincendio e discrezionalità (TAR Toscana n. 843 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione di occupazione di suolo pubblico l’amministrazione comunale esercita un’ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta incongruità o illogicità. Il Comune è tenuto a contemperare gli interessi economico-commerciali del concessionario con quelli alla viabilità e alla sicurezza degli abitanti. È legittimo il diniego di ampliamento che, in via analogica e a valle di una valutazione discrezionale, mutui dal D.M. n. 246/1987 il parametro del raggio di curvatura di tredici metri per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso. Il vizio di disparità di trattamento non è configurabile in assenza di assoluta identità di situazioni di fatto, né può fondarsi su precedenti provvedimenti illegittimi.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in una piazza del comune di Firenze ed è titolare di una concessione per l’occupazione di suolo pubblico con arredi. Con istanza del 12 maggio 2023 chiedeva l’ampliamento della superficie in concessione, con l’intento di aumentare di 1,5 metri la larghezza dell’area occupata.
Il Comune, all’esito di istruttoria e del parere di una conferenza di servizi, negava l’autorizzazione con provvedimento del 28 settembre 2023, invocando ragioni di sicurezza e, in particolare, il rischio di non garantire adeguato spazio al passaggio dei mezzi di soccorso, con riguardo al raggio di curvatura di tredici metri richiesto per i mezzi antincendio. La società impugnava il diniego davanti al TAR, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla premessa che la disciplina delle concessioni di uso del suolo pubblico è connotata da ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di manifesta incongruità o illogicità, richiamando in proposito un orientamento del giudice di appello amministrativo. Spetta all’amministrazione contemperare gli interessi economici e quelli alla viabilità e alla sicurezza: quando ciò avvenga secondo criteri razionali, il giudice non può invalidare la decisione.
Nel caso concreto il TAR esclude i vizi dedotti. Il raggio di curvatura di tredici metri non è applicato in virtù di una norma direttamente conferente alla materia, ma è mutuato dal D.M. n. 246/1987 in via analogica, a valle di una valutazione discrezionale calibrata sulle caratteristiche dei mezzi di soccorso. La questione, osserva il Collegio, non si dipana sul piano della tipologia di norma applicata, bensì su quello della ragionevolezza del suo impiego, che nel caso di specie è confermata.
Quanto alla pretesa carenza istruttoria, il Tribunale ritiene condivisibile la valutazione dell’amministrazione, che non ha reputato sufficienti le simulazioni offerte in sede procedimentale: da esse emergeva solo la possibilità di manovre a “S” non senza difficoltà e con rischio per gli avventori, e non il rispetto del raggio richiesto. Il ricorrente, anzi, avrebbe offerto prova dell’impossibilità di rispettare tale distanza di sicurezza.
Il TAR respinge anche le doglianze relative alle precedenti concessioni e ai regolamenti straordinari del periodo pandemico, trattandosi di misure emergenziali non assumibili a parametro in contesti ordinari. Quanto alla paventata disparità di trattamento, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il vizio è configurabile solo in caso di assoluta, dimostrata identità di situazioni di fatto, e non può fondarsi su precedenti illegittimi, in ossequio al principio di legalità. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità dei fatti di causa.
Nota della Redazione
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