Rinuncia all’appello e sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 8668 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello proposta dalla parte appellante, ancorché non accettata dall’amministrazione resistente, costituisce manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame. Il giudice d’appello deve pertanto dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione, senza scrutinio di merito dei motivi. La compensazione delle spese può essere disposta in considerazione dell’esito del giudizio cautelare e della condanna ivi pronunciata a carico della parte rinunciante.
Il Fatto
La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Puglia gli atti di una procedura aperta indetta dall’azienda sanitaria resistente per la fornitura triennale di emostatici e sigillanti. Il Lotto 5, del valore di euro 3.360.000,00 (IVA esclusa), era aggiudicato con il criterio del minor prezzo. La ricorrente, che non aveva presentato offerta, contestava la scelta di parametrare il prezzo al millilitro anziché al kit monouso, sostenendo che tale formulazione avrebbe reso la gara sostanzialmente inaccessibile e destinata alla controinteressata.
Il TAR aveva respinto il ricorso, rilevando l’equivalenza funzionale dei prodotti quanto all’effetto emostatico per millilitro e ritenendo legittima la scelta dell’amministrazione di valorizzare il risultato terapeutico e il costo unitario. La società ha proposto appello, articolando tre motivi e chiedendo misure cautelari; la Sezione ha respinto l’istanza con ordinanza cautelare n. 1809/2025, ritenendo fondata, a un primo esame, l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di rinuncia all’appello depositata dalla società appellante il 13 ottobre 2025. La rinuncia risulta formalmente accettata dalla controinteressata, ma non dall’amministrazione resistente. Il dato è rilevante perché l’atto non può essere trattato come rinuncia accettata ai sensi delle regole processuali proprie del giudizio amministrativo, con l’effetto tipico dell’estinzione del giudizio.
Il Consiglio di Stato qualifica comunque la rinuncia come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La parte ha così rinunciato alla pretesa sostanziale che l’appello intendeva realizzare, dopo il rigetto dell’istanza cautelare e la conferma, in sede sommaria, della fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado. L’appello, in questa prospettiva, non è più idoneo a produrre un risultato utile per la parte che lo ha proposto.
La conseguenza processuale è l’improcedibilità dell’impugnazione. Il giudice d’appello non procede all’esame dei tre motivi, privi ormai di attualità, e non riforma la sentenza di primo grado, che resta ferma. L’improcedibilità si distingue dalla dichiarazione di inammissibilità: non investe il giudizio di primo grado, ma attiene alla sopravvenuta mancanza di interesse a coltivare il gravame.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione. La decisione tiene conto della circostanza che l’appellante è già stata condannata alla rifusione delle spese in sede cautelare, con un esito che aveva anticipato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
Nota della Redazione
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